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Italiaoggi

Gli sconti Imu sui terreni non spettano alle società ... I coltivatori diretti e imprenditori agricoli pagano l’Imu sul terreno agricolo anche nel caso in cui il piano regolatore comunale qualifichi l’immobile come area edificabile. Invece, non hanno più diritto alle riduzioni d’imposta sui terreni riconosciute prima per l’Ici. I benefici fiscali, però, spettano solo alle persone fisiche che hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli, con esclusione delle società di persone e di capitali. In questo senso si è espressa l’Anci Emilia Romagna, che in una recente nota ha chiarito che valgono per le agevolazioni Imu nel settore agricolo gli stessi limiti posti dalla disciplina Ici per le società. Le disposizioni sulla nuova imposta locale richiamano solo l’articolo 2 del decreto legislativo 504/1992, che prevede la finzione giuridica di non edificabilità del terreno se posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. E il criterio interpretativo che si ricava dalla relazione tecnica al decreto Monti è che per inquadrare i benefici fiscali occorre tener conto non solo delle disposizioni espressamente abrogate, ma anche di quelle non richiamate. Per quanto concerne le agevolazioni che riguardano gli agricoltori che esplicano la loro attività a titolo principale, viene posto in rilievo che l’articolo 13 del dl 20112011 richiama solo l’articolo 2 e non l’articolo 9 della normativa Ici. Quindi, i terreni da questi posseduti e condotti sono considerati non fabbricabili, ma non possono più fruire delle riduzioni d’imposta. Secondo l’Anci, poi, anche per l’Imu occorre fare riferimento all’articolo 58 del decreto legislativo 446/1997, “che ha limitato l’applicazione dell’agevolazione alle sole persone fisiche, escludendo le società, di persone e di capitali, anche se aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale”.
L’applicazione delle agevolazioni Ici nel settore agricolo è stata, in questi anni, una delle questioni più dibattute e ha generato un notevole contenzioso tra comuni e contribuenti. Tuttavia, è stato ormai definitivamente chiarito che i coltivatori diretti pensionati non hanno diritto alle agevolazioni Ici e, quindi, anche Imu. Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale la quale, con le ordinanze 336/2003 e 87/2005, ha stabilito che non è assolutamente irragionevole che siano esclusi dai benefici fiscali coloro che, per il limitato numero di giornate lavorative svolte per la coltivazione dei fondi o per il fatto di godere di trattamenti pensionistici, non traggono dall’attività agricola la loro fonte esclusiva di reddito. La Corte di cassazione (sentenze 18085/2004, 18384/2004 e altre) ha inoltre affermato che le agevolazioni spettano per intero al coltivatore diretto anche se il possesso del terreno è parziale. Non sono quindi proporzionate alla quota di proprietà. Secondo la Cassazione, i benefici spettano in favore del contribuente che coltiva il fondo ed hanno perciò impronta soggettiva e non oggettiva, con la conseguenza che devono applicarsi sull’intero bene.

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