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Italiaoggi

Anche per vino e birra obbligo di contratti scritti e sanzioni ... C’è ancora confusione tra gli operatori sulla lettura dell’art. 62 della legge 27/2012, in relazione agli alcolici. Proviamo a chiarire: l’obbligo di contratti informa scritta, i termini legali di pagamento e il divieto di pratiche commerciali sleali si applicano anche alle bevande alcoliche, sia pure con alcune peculiarità. Anzitutto, va ricordato che la legge 27/2012 si applica ai contratti di cessione e cioè di compravendita di tutti ì prodotti agricoli e alimentari. Ne consegue che sono esclusi i conferimenti; vale a dire i trasferimenti della proprietà tra le cooperative - o le organizzazioni di produttori (OP) - e gli imprenditori loro soci (come precisato nel decreto interministeriale 19 ottobre 2012, all’articolo 1, comma terzo). Ciò detto, l’unica variazione rispetta alle regole stabilite dall’articolo 62 riguarda “la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico” (come identificati in dlgs 26ottobre 1995, n. 504, all’articolo 27, comma primo). I corrispettivi per la vendita ditali prodotti alcolici, infatti, “devono essere versati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi” (come già stabilito dalla legge 18febbraio 1999 a. 28, all’articolo 22), anziché, secondo il termine stabilito per la generalità dei prodotti alimentari e agricoli non deperibili. Che la legge 27/2012 stabilisce entro 60 giorni dalla fine del mese di data certa ricevimento fattura (o in assenza di data certa, dall’ultima consegna nel corso della mensilità). Per concludere, la vendita di bevande alcoliche è soggetta a obbligo dì forma scritta, che può anche realizzarsi mediante sottoscrizione di un documento di trasporto integrato col prezzo e la formulina: “Assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, legge 27/2012”.
Il termine di pagamento effettivo (valuta al fornitore) scade nel sessantesimo giorno successivo a quello del materiale trasferimento delle merci. Il ritardo nei pagamenti è soggetto alle gravi sanzioni di cui all’articolo 62 della legge 27/20 12 (da 500 a 500 mila euro, in base al fatturato dell’azienda debitrice e all’entità del ritardo). Valgono, anche per gli alcolici, i divieti di pratiche commerciali sleali introdotti a decorrere dal 24 ottobre 2012. Le predette regole si applicano anche nei casi di vendita delle bevande alcoliche a grossisti e distributori, o da parte loro, come pure quando l’acquirente sia un bar o altro pubblico esercizio. Un’ultima nota: rimangono invece soggetti al termine generale di pagamento stabilito dall’art. 62 per i prodotti agricoli non deperibili gli alcol denaturati e quelli destinati a utilizzi diversi (come la fabbricazione di prodotti non alimentari, ivi compresi i medicinali, e più in generale gli alcol non soggetti ad accisa, ai sensi del dlgs 26ottobre 1995, n. 504, articolo 27, comma terzo).

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