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VINO E LEGGE

La Toscana, da Regione leader per offerta enoturistica, è stata la prima a fare una legge operativa

La “guida” per gli operatori, firmata dallo Studio Giuri Avvocati Associati, punto di riferimento in Italia sul tema delle normative vinicole
ENOTURISMO, STUDIO GIURI, TOSCANA, Italia
Enoturismo in Toscana, la "guida" alla normativa firmata dallo Studio Giuri

La Toscana, da Regione leader per offerta enoturistica, è stata la prima in Italia ad emanare una legge regionale in tema di enoturismo, dando così attuazione alla legge nazionale in materia, e alle linee guida del Ministero delle Politiche Agricole. Un passo importante per sfruttare davvero e appieno un settore in netta crescita, sempre più importante per i bilanci delle cantine, e con ricadute sempre più importanti per i territori.
A stilare una sorta di vademecum sulla materia, è stato lo Studio Giuri Avvocati Associati, punto di riferimento in Italia sul tema delle normative vinicole. Una sorta di “guida” per le aziende che fanno enoturismo, che riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Le novità in tema di enoturismo in Toscana - A cura dello Studio Giuri Avvocati Associati
Con legge regionale 76/2019 la Regione Toscana ha emanato la sua disciplina in tema di
Enoturismo per dare concreta attuazione alle legge nazionale e alla Linee Guida che erano state emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Cosa cambia in concreto?
La legge sull’Enoturismo viene inserita nella norma l.r. 30/2003, nel quale sono disciplinate a livello regionale altre attività considerate connesse all’attività agricola: l’agriturismo e le fattorie didattiche.
Per l’inizio dell’attività di Enoturismo è necessaria una Scia che è presentata allo sportello unico delle attività produttive (Suap) mediante il sistema telematico di accettazione regionale (Star);
Sono individuati gli operatori che possono svolgere le attività di enoturismo e gli standard minimi di qualità
Sono stati previsti i requisiti di formazione minimi che il personale preposto alle suddette attività deve possedere.

Definizione di Enoturismo
Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti.

Chi può esercitare l’attività di Enoturismo
Possono esercitare le attività di enoturismo:
a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);
c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica

Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo
Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno.
Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);
b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/22007;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell’attività stessa;
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.

Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo
Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:
a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c) cartello da affiggere all’ingresso contenente i dati relativi all’accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio off erto e le lingue parlate;
d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
i) l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

Polizza Assicurativa
Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti
Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenirecon prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali:
a) prodotti a denominazione geografi ca protetta (DOP), indicazione geografi ca protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
b) prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
c) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
d) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano gli articoli 10 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”).
Dall’attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande.

Controlli e Sanzioni
La Regione Toscana effettua i controlli. Le sanzioni amministrative, a seconda della violazione, vanno da euro 250 ad euro 6.000, con eventuale interdizione per 12 mesi dall’esercizio dell’attività.

Norma transitoria
I soggetti che all’entrata in vigore della presente legge già esercitano una o più attività enoturistiche sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella medesima legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.

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