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VINO & POLITICA

Una nuova legge sull’enoturismo che abroga quella esistente: la proposta di Ylenia Lucaselli (Fdi)

La polemica di Gian Marco Centinaio (Lega) tramite la rivista “Gambero Rosso”: “sono basito. Forse i colleghi non sanno che esiste già una legge”
ENOTURISMO, LEGGE, POLITICA, Italia
Una nuova legge sull’enoturismo, ma è polemica politica (ph: frimufilms via Freepik)

Presentata il 24 gennaio 2023, e ad oggi segnalata come “In corso di esame in Commissione in sede Referente alla Commissione XIII Agricoltura” alla Camera dei Deputati, ma mai discussa in Aula, tanto da non aver trovato poi grande spazio nelle cronache di settore, oggi la proposta di legge per una nuova “Disciplina dell’attività di enoturismo” che vede come prima firmataria la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenia Lucaselli, diventa un piccolo caso politico. Che ha fatto insorgere il leghista Gian Marco Centinaio, ex Ministro dell’Agricoltura (e per un po’ anche del Turismo) e poi Sottosegretario all’Agricoltura con delega al vino (quando Ministro era Stefano Patuanelli, ndr). Secondo il quale, la proposta di Ylenia Lucaselli sembra non tenere conto che esista già una legge sull’enoturismo che le Regioni stanno lentamente adottando (e che la nuova proposta di legge vorrebbe comunque abrogare), e che, a detta di Centinaio, sarebbe anche peggiorativa rispetto al testo esistente.
“Sono basito - dichiara alla rivista “Gambero Rosso” lo stesso Centinaio - anche perché nell’introduzione di Fratelli d’Italia alla nuova legge si parla di una necessità normativa. Forse i colleghi non sanno che esiste già una legge (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2019, ndr), a cui le Regioni si stanno a poco a poco adeguando. Trovo inutile ricominciare tutto da capo. Così non si fa il bene del Paese”, dice Centinaio, che ricorda anche come l’attuale normativa vigente, partita dal lavoro dell’allora Senatore in quota Pd Dario Stefàno e poi arrivata a conclusione, sia stata frutto di un lavoro trasversale alla politica e di concerto con le organizzazioni di categoria.
La polemica parte anche dalle parole che si leggono nella proposta di legge della Lucaselli, che “intende attribuire il giusto valore e la dovuta concretezza al percorso del vino che, come detto, ha una valenza, non solo economica, ma anche culturale. Allo stesso modo in cui oggi sono riconosciute le attività dell’agriturismo, si ritiene opportuno che trovino specifica disciplina anche le attività rurali dell’enoturismo, condotte, in particolare, dalle aziende vitivinicole. Il mondo vitivinicolo attende da tempo una legge che possa valorizzare le produzioni di eccellenza legandole indissolubilmente con il loro territorio di produzione per una rinnovata offerta turistica più emozionale ed esperienziale”, con gli unici riferimenti a leggi precedenti in materia che sono alla “legge 27 luglio 1999, n. 268, recante disciplina delle strade del vino”, e ad un Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 12 luglio 2000, e non alla normativa più recente ed in vigore, del 2019.
“L’enoturismo, che, con i suoi 2,5 miliardi di fatturato e 13 milioni di arrivi in cantina, ha sempre sofferto di una certa trascuratezza da parte delle istituzioni - si legge - nella proposta di legge Lucaselli, che trovate qui - necessita di un quadro normativo di riferimento specifico che offra all’impresa regole certe per operare, al consumatore la garanzia di un’offerta turistica di qualità e alle istituzioni strumenti di controllo. La presente proposta di legge, quindi, disciplina l’attività di enoturismo, sviluppando il concetto di polifunzionalità dell’azienda vitivinicola e definendone l’ambito di applicazione (articolo 1). All’articolo 2 si introducono i requisiti minimi delle aziende agricole e delle cantine che possono svolgere attività enoturistiche, rifacendosi a quanto già disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000. L’articolo 3 dispone in merito alla formazione e aggior- namento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori promossa dalle regioni. L’articolo 4 prevede l’istituzione di un Portale nazionale che raccolga tutta l’offerta enoturistica del Paese, mentre l’articolo 5 assegna ai comuni il potere di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge, prevedendo che gli stessi riferiscano alla regione sull’attività di controllo posta in essere. L’articolo 6 riproduce le disposizioni tributarie previste per l’attività enoturistica dal comma 503 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’articolo 7 reca una norma transitoria; nell’articolo 8 è disposta l’abrogazione delle norme vigenti, superate dalla disciplina prevista dalla presente proposta di legge; infine, l’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria”. Tra le cose che fanno discutere (ammesso che mai si arrivi a discutere davvero la normativa in Aula) e che denotano poco equilibrio, almeno secondo Centinaio, è quanto previsto al comma 3 dell’articolo 2: “ai fini dell’esercizio dell’attività enoturistica, il responsabile delle attività enoturistiche deve essere in possesso della qualifica di sommelier” ...

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