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LO STABILISCE LA CASSAZIONE: ANCHE NELLE MOZZARELLE “CON LATTE DI BUFALA” LA PERCENTUALE DI LATTE VACCINO NON PUÒ SUPERARE IL 50%. IL MINISTRO GALAN E LA CONSULTA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA, ROSARIO LOPA, SALUTANO, “CON SODDISFAZIONE”, LA SENTENZA

“Se si produce mozzarella con latte di bufala il prodotto deve essere “vero” anche prima della sua immissione in commercio”. Le parole con le quali il neo Ministro alle Politiche Agricole, Giancarlo Galan, commenta la sentenza n. 14285\10 della III Sezione Penale della Cassazione, che ribadisce quanto già previsto dall’art. 5 della Legge n. 283\62, secondo cui non si può etichettare come mozzarella con latte di bufala un prodotto che contiene, per più della metà, altro tipo di latte, chiariscono come l’attuale titolare di Via XX Settembre non intenda abbandonare la linea di tutela della qualità da un lato e della tutela dei cittadini dall’altro.

Pur sottolineando come la sentenza non coinvolga la Mozzarella di Bufala Campana Dop, per la quale era già previsto l’esclusivo utilizzo di latte di bufala proveniente solo dalla zona di origine definita dal disciplinare, il Ministro considera come sia importante per la tutela dei consumatori: “grazie alla Cassazione è stato fatto un altro passo in direzione della chiarezza e della trasparenza a tutela dei consumatori e di un prodotto che in questi anni è stato fatto oggetto di numerosi attacchi. Infatti la sentenza stabilisce che anche il prodotto generico, la mozzarella “con latte di bufala”, per la quale è ammesso l’uso di latte vaccino, debba comunque essere fatta con almeno il 50% di latte di bufala”.

Anche Rosario Lopa, rappresentante della Consulta Nazionale dell’Agricoltura, ha plaudito alla sentenza, da lui considerata un passo importante in direzione della chiarezza e della trasparenza a tutela dei consumatori. Partecipando ad un forum sul “prodotto latte”, Lopa ha accolto favorevolmente una misura che, a suo giudizio, tutela sia i produttori di Mozzarella di Bufala campana Dop, che utilizzano il 100% di latte di bufala proveniente solo dalla zona di origine definita dal disciplinare, sia i consumatori, ribadendo la qualità del prodotto, dalla sua riconosciuta genuinità all'etichettatura, all'immissione nelle reti commerciali sia italiane che all’estero.

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