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VINO: DOP E IGP? SE NON “PAGHI” NON LE USI. RISPETTARE IL DISCIPLINARE POTREBBE NON BASTARE PIÙ: BISOGNA ANCHE ESSERE IN REGOLA CON IN CONTRIBUTI “ERGA OMNES” AI CONSORZI DI TUTELA, PENA LA SOSPENSIONE. LA MISURA IN DISCUSIONE IN PARLAMENTO

Italia
Denominazione vietata se non si è in regola con i pagamenti "erga omnes"

Se non si paga al Consorzio di tutela di una denominazione la quota prevista dall’“erga omnes” per la promozione e la tutela della denominazione stessa, potrebbe arrivare lo stop all’utilizzo di quella Dop o Igp. A prescindere dal fatto che l’azienda sia consorziata o meno. E, così, il poter utilizzare o meno un denominazione o un’indicazione d’origine, per un produttore, presto potrebbe essere non più solo questione di rispetto del disciplinare, ma anche di adempimenti burocratici ed economici nei confronti del Consorzio che quella denominazione la tutela. Insomma, se la cantina che insiste su una denominazione “non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato” agli obblighi previsti dalla legge 61/2010 (ovvero non paga quanto dovuto dall’erga omnes per la promozione e la tutela che i consorzi rappresentativi di almeno il 40% dei viticoltori e del 66% della produzione possono esigere), il Consorzio stesso può chiedere che sia disposta la sospensione dell’utilizzo della denominazione o dell’indicazione geografica al produttore inadempiente, che potrebbe dover pagare anche una sanzione pecuniaria pari al triplo dell’importo accertato”. Il tutto se sarà approvata, così come formulata ad oggi, la modifica dell’articolo 24 della legge 61/2010 contenuta nella bozza del decreto legge “Misure urgenti per il riordino degli incentivi, la crescita e lo sviluppo sostenibile” in discussione in Parlamento.

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