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LA LEGGE È IN VIGORE DAL 24 OTTOBRE PER I CONTRATTI NUOVI, ED IN OGNI CASO ANCHE QUELLI GIÀ IN ESSERE DOVRANNO ADEGUARSI ALLA NUOVA NORMATIVA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012. ECCO L’ARTICOLO 62 DELLA LEGGE 27. FOCUS - LA SCHEDA DELLE NOVITA’

La legge è in vigore dal 24 ottobre per i contratti nuovi, ed in ogni caso anche quelli già in essere dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2012. Ecco il famoso (o famigerato, a seconda dei punti di vista) articolo 62 della legge 27, “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, che, in sostanza, ha modificato i termini di pagamento, in 30 giorni per le merci deteriorabili (uva, per esempio) e in 60 giorni per quelle non deteriorabili (vino), che se non vengono rispettati possono portare al debitore una azione amministrativa pecuniaria da 500 a 500.000 euro, calcolata in ragione del fatturato dell’azienda e della misura del ritardi, ma anche sanzioni per il creditore che non si applica appieno per far rispettare i termini stessi, che rischia di essere “accusato” di concorrenza sleale.
Ma non solo: tutti i contratti dell’agroalimentare devono essere scritti prima della consegna delle merci (a differenza di quanto avveniva fino ad oggi) e formalmente ineccepibili, pena la loro non validità.
Un intervento normativo fatto per corregge la distorsione del ritardo dei pagamenti tra privati (Stato e Pubbliche Amministrazioni, spesso tra i debitori di più lunga data nei confronti delle imprese, ad ora sono infatti esclusi), che avrà di certo un impatto profondo, almeno nei primi tempi di applicazione, su tutta la filiera, visto che coinvolge fornitori (agricoltori), produttori e distributori (dai ristoranti alla Gdo e così via).

Focus - La “scheda” sull’articolo 62 della società di consulenza Deloitte

Soggetti interessati
- Fornitori (Agricoltori)
- Produttori
- Distributori (retailers)

Prodotti interessati
- Prodotti agricoli
- Prodotti di cui all’allegato 1 dell’articolo 38 comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Prodotti alimentari
- Prodotti di cui all’articolo 2 del Regolamento CE 178/2000 (qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, anche parzialmente, destinato ad essere ingerito...)

Prodotti deteriorabili
- Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni.
- Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni.
- Prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5.
- Tutti i tipi di latte.

Principali novità normative e sanzioni previste
- Forma scritta obbligatoria del contratto.
- Contenuto minimo del contratto: durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.
- Divieto di imporre clausole gravose o prestazioni accessorie non direttamente connesse alla fornitura.
- Termini di pagamento obbligatori per prodotti agricoli:
- deteriorabili: 30 giorni fine mese data emissione fattura
- non-deteriorabili: 60 giorni fine mese data fattura derogabili solo a favore del creditore. - Obbligo di fatturare in modo distinto i prodotti soggetti a termini di pagamento diversificati.
- Applicazione inderogabile degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Tasso di interessi applicato: Tasso di mora ex decreto legislativo 231 2002 + 2%.
- Ruolo autonomo di accertamento affidato all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Agcm) anche con il supporto operativo della Guardia di Finanza.
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da 516 a 20.000 euro a carico del contraente che contravviene agli obblighi di forma scritta e contenuto obbligatorio.
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da 516 a 3.000 euro a carico del contraente che contravviene ai principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità nei contratti, in funzione del beneficio ricevuto.
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da 500 a 500.000 euro, in ragione del fatturato, della ricorrenza e della misura dei ritardi nei pagamenti.

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