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A partire da domani entra in vigore l’obbligo comunitario di dichiarazione nutrizionale su tutti gli alimenti confezionati, con dati come valore energetico, grassi (e grassi saturi), zuccheri, proteine e sale per 100 grammi o ml di prodotto

L’Italia compie domani l’ultima tappa per la piena entrata in vigore del regolamento UE 1169 del 2011: un percorso lungo, che dal 2014 ad oggi ha portato all’apparire, sulle etichette degli alimenti confezionati in vendita nel nostro paese, di informazioni come la presenza di possibili allergeni, il tipo di oli e grassi utilizzati per la preparazione del prodotto, la data di congelamento e così via. E da domani, a queste informazioni si aggiungeranno i valori nutrizionali: secondo Coldiretti, tra questi valori saranno inclusi il valore energetico, la quantità di grassi (e percentuale di acidi grassi saturi), carboidrati (e percentuale di zuccheri), proteine e sale, espressi per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto - e, facoltativamente, anche per porzione.
L’applicazione del regolamento comunitario ha sicuramente reso più chiare le cose sull’uso di particolari materie prime - come ad esempio l’obbligo di specificare che tipo di latte veniva usato, se vero e proprio, in polvere o le sole proteine da esso provenienti - e, sempre secondo l’associazione di categoria dei coltivatori, il produttore potrà riferirsi o ad analisi provenienti da laboratori qualificati o al calcolo sulla base di valori medi noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati o su dati generalmente stabiliti e accettati. Si potranno inoltre indicare anche le quantità di acidi grassi monoinsaturi, di acidi grassi polinsaturi, di polioli, di amido, di fibre e di sali minerali o vitamine, se contenuti in quantità significative nel prodotto in questione. Vi sono, ad ogni buon conto, prodotti che sono esenti dall’obbligo di questo tipo di comunicazione: tra questi, i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti, come ad esempio frutta e verdure surgelate, o i prodotti di ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo che non hanno subito alcun trattamento. Ma non solo: non saranno sottoposti all’obbligo anche i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (come l’uva passa), le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele, gli alimenti confezionati in imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 25 centimetri quadrati e, infine, gli alimenti (anche confezionati in maniera artigianale) offerti in vendita diretta dalle microimprese nell’ambito del circuito locale della provincia dove ha sede l’impresa stessa.
Rientrano invece nel perimetro di obbligo di comunicazione dei valori nutrizionali, puntualizza Coldiretti, l’olio di oliva - considerato dalla Commissione Europea un prodotto trasformato - e il prosciutto crudo, che non viene considerato come prodotto da ingrediente singolo a causa del passaggio del sale all’alimento a seguito del processo di salagione, a propria volta facente parte del processo di stagionatura.

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