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DIRITTO IN TAVOLA

Dop e Igp, la protezione deve andare oltre il “nome stretto” della denominazione

Evocazione e reputazione la nuova frontiera della tutela. L’intervento dell’avvocata Barbara Sartori (Cba Studio Legale e Tributario di Milano)
BARBARA SARTORI, DOP E IGP, INDICAZIONI GEOGRAFICHE, STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CBA, TUTELA, Non Solo Vino
Dop e Igp, la protezione deve andare oltre il “nome stretto” della denominazione

Per un settore come l’agroalimentare made in Italy, che conta ben 897 prodotti Dop e Igp tra cibo, vino e spirits, capaci di generare un valore alla produzione di 20,7 miliardi di euro (dati Ismea-Qualivita sul 2024), la tutela del nome e della reputazione delle Indicazioni Geografiche è un aspetto fondamentale. E, anche di recente, alcune sentenze dei Tribunali di Italia e d’Europa hanno evidenziato come la protezione debba andare oltre quella del nome della denominazione in senso stretto, guardando anche alla salvaguardia della sfera evocativa che lo circonda, anche quando si parla di prodotti di categorie merceologiche ben diverse. Come spiega questo intervento dell’avvocata Barbara Sartori dello Studio Cba Studio Legale e Tributario di Milano, che riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Dop oltre il nome: evocazione, reputazione e nuova frontiera della tutela
Le Denominazioni di Origine Protette (Dop) sono Indicazioni Geografiche che identificano prodotti agroalimentari o vitivinicoli legati a uno specifico territorio, le cui qualità o caratteristiche dipendono essenzialmente dall’ambiente geografico e dal sapere produttivo locale. Esse, attraverso la tutela di una denominazione, valorizzano un capitale economico collettivo fatto di filiera, investimenti, reputazione e fiducia del consumatore.
Il diritto unionale e nazionale proteggono questo valore in modo ampio, vietando non solo l’uso diretto e non autorizzato della denominazione, ma anche le presentazioni ingannevoli ed evocazioni idonee a richiamare nella mente del consumatore il prodotto tutelato o a sfruttarne la notorietà. All’interno di questa cornice si colloca la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, 9 ottobre 2025, n. 2955, che esclude che “Grana” sia divenuto nome generico. La Corte afferma che il termine conserva una connotazione territoriale, essendo elemento caratterizzante della Dop “Grana Padano”: la riconduzione normativa di una tradizione produttiva a una Dop unitaria consolida la funzione distintiva anche dei suoi elementi, impedendone la degradazione a nome generico pur in presenza di un originario significato descrittivo. Ne consegue che la tutela si estende all’uso commerciale anche di una parte della denominazione, purché idoneo a richiamare il prodotto protetto. Rileva inoltre il contesto comunicativo e promozionale, in cui la Corte ravvisa uno sfruttamento parassitario della reputazione della Dop e un pregiudizio al valore economico collettivo tutelato.
Su un piano analogo si colloca la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea 24 settembre 2025, T-406/24. L’annullamento del marchio “PriSecco” si fonda sull’art. 103, par. 2, lett. b), Reg. 1308/2013 e sul criterio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui vi è evocazione quando il segno è idoneo a richiamare nella mente del consumatore l’immagine del prodotto protetto. La quasi coincidenza fonetica e visiva tra “PriSecco” e “Prosecco” è stata ritenuta sufficiente, nonostante la diversa natura dei rispettivi prodotti: l’evocazione, dunque, non richiede identità o affinità merceologica, ma un collegamento idoneo a trasferire o sfruttare la reputazione della denominazione. Emerge così uno spostamento dell’asse della tutela dalla protezione del nome in senso stretto alla salvaguardia della sfera evocativa che lo circonda.
L’attenzione non si concentra più solo sulla confusione, ma si estende all’associazione mentale generata nel consumatore e al contesto comunicativo in cui il segno è impiegato. La tutela delle Dop si proietta così sul posizionamento di mercato, in coerenza con la funzione economica e simbolica della denominazione. Le ricadute economiche variano a seconda della posizione dell’impresa. Per chi opera all’interno di una Dop, l’ampliamento della tutela rafforza il valore dell’investimento collettivo e difende il posizionamento di qualità da fenomeni di agganciamento comunicativo. Per le imprese esterne al sistema Dop, aumenta l’attenzione nella comunicazione commerciale: il rischio non deriva solo dall’uso diretto di nomi protetti, ma anche da naming, storytelling, packaging o accostamenti fonetici e visivi idonei a creare un collegamento mentale con prodotti Dop. La conformità richiede un’integrazione tra funzione legale, marketing e brand strategy: le Dop operano come regolatori del linguaggio di mercato, delimitando lo spazio entro cui evocare qualità, tradizione e territorio, senza interferire con il valore economico collettivo incorporato nelle denominazioni tutelate.

Avvocata Barbara Sartori

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