Le multe fino a un milione di Euro per importatori e commercianti che acquistano per rivenderli prodotti con una falsa indicazione di origine sono una risposta coerente con la necessità di tutelare il made in Italy dalle truffe e dalle falsificazioni che danneggiano gravemente gli imprenditori: lo afferma la Coldiretti, impegnata in una mobilitazione a sostegno della produzione nazionale, nell’esprimere soddisfazione per la norma contenuta nel decreto fiscale che accompagna la finanziaria al quale l'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo.
La norma - spiega la Coldiretti - stabilisce una sanzione pecuniaria amministrativa da 20.000 fino ad un milione di euro qualora un operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale acquisti o accetti prodotti per i quali siano state violate le norme in materia di origine, provenienza e proprietà intellettuale.
L'iniziativa - sostiene la Coldiretti - è un importante contributo nella lotta alla concorrenza sleale causata dall'arrivo di prodotti alimentari di bassa qualità, provenienti da migliaia di chilometri di distanza, che vengono spacciati come made in Italy pur non presentando le stesse garanzie di qualità, sanità, freschezza e origine. Bisogna impedire che a causa delle maglie larghe della normativa si radichi definitivamente sui mercati un falso Made in Italy che si “produce” nei porti all'insaputa dei consumatori e con un grave danno al reddito delle imprese agricole italiane.
Una situazione che - sottolinea la Coldiretti - toglie spazio di mercato alla produzione nazionale perché sfrutta l'immagine positiva di un territorio e di uno stile ineguagliabili a vantaggio di alimenti che nulla hanno a che fare con il tessuto produttivo agricolo italiano. Nel corso del 2004 sono quasi triplicati i casi di sequestri di alimenti e bevande contraffatti o falsificati effettuati alle dogane dei paesi comunitari nei confronti di prodotti "taroccati", come mele e vini, che cercavano di entrare illegalmente nell'Unione Europea. Ad essere contraffatti non sono dunque solo i marchi della moda, video, compact disk ma anche alimenti come buona parte dei 3,5 miliardi di chili di frutta e verdura importati ogni anno e venduti senza le etichette di legge e le produzioni a denominazione di origine riconosciute dall'Unione che - precisa la Coldiretti - devono essere ottenute nel rispetto di precise regole di produzione. Nel menu della tavola globale - ricorda la Coldiretti - secondo una recente ricerca Nomisma un piatto “italiano” su tre è falso per colpa della pirateria agroalimentare internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano al nostro Paese per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale e che sviluppano un fatturato pari ad oltre 50 miliardi di Euro all’anno. E - rileva la Coldiretti - sono Parmigiano Reggiano e il Grana Padano i due prodotti tipici più imitati nel mondo che diventano Parmesao in Brasile, Regianito in Argentina, Reggiano e Parmesano in tutto il sudamerica o Parmesan dagli Stati Uniti al Canada, dall'Australia fino al Giappone ma anche "Grana Pardano", "Grana Padana" o "Grana Padona", solo per citare le più colorite e smaccate spuntate negli Stati Uniti. Ma molti altri sono i casi di “agropirateria” come il Provolone, l’Asiago, il Tocai Friulano e la Mortadella Bologna made in Usa, la Robiola, il Gorgonzola e il Caciocavallo prodotti in Canada, il Barolo e il Chianti in fiasco con tricolore dell’Argentina, il Salame Milano del Cile, il Salame Cacciatori, il Marsala, il Lambrusco e l’Amarone australiani e la Grappa ottenuta in Sud Africa.
La norma approvata nella Finanziaria
“Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcune delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Quando l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia gli organi di polizia amministrativa”.
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