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LA STORIA

La contesa Boncompagni Ludovisi e Marchesi Antinori sul marchio di Fiorano, questione ancora aperta?

La sentenza del 15 settembre 2020 del Tribunale delle Imprese di Roma segna un nuovo, ma forse non definitivo step, della vicenda
ANTINORI, BONCOMPAGNI LODOVISI, FIORANO, Italia
I vigneti della Tenuta di Fiorano

Il Tribunale delle Imprese di Roma, con una recente sentenza, pubblicata il 15 settembre, ha segnato un nuovo passaggio nella vicenda relativa alla contesa sui diritti inerenti il marchio Fiorano, che vede contrapposti il principe Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi e la Marchesi Antinori.
Il punto di partenza è che nell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi risulta una domanda di registrazione del marchio Fiorano risalente al 2007 e riguardante i prodotti delle classi 29 e 33 (vino); in questa registrazione, già dalla fine 2012, è succeduta la Marchesi Antinori che, pertanto, ne ha rivendicato la titolarità esclusiva e il conseguente diritto di concederne l’uso a terzi. Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi, per parte sua, ha contestato la registrazione ed i diritti della Marchesi Antinori rivendicando il fatto che il marchio Fiorano era già stato utilizzato dal principe Alberico Boncompagni Ludovisi (nonno materno delle sorelle Albiera, Allegra e Alessia Antinori, ndr), fin dagli anni Sessanta del Novecento, per identificare la propria produzione di vini di pregio.

La tesi di AlessandrojacopoBoncompagni Ludovisi è che, cessata la produzione vitivinicola da parte del principe Alberico Boncompagni Ludovisi, sia stato lui a proseguirla dando continuità, si legge nella sentenza, “nell’applicazione delle tecniche enologiche, delle modalità di produzione, di imbottigliamento e persino del personale”. Questo, sempre secondo quanto si legge nella sentenza del Tribunale, ha portato Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi, a sostenere in giudizio “un fenomeno analogo alla cessione di azienda” in forza del quale “egli avrebbe acquisito anche il marchio”.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 15 settembre 2020, non ha ritenuto configurabile alcun subentro di Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi, nella titolarità dell’azienda che era del Principe Alberico Boncompagni Ludovisi, e, pertanto, neppure nella titolarità del marchio. Ciò che il Tribunale di Roma ha ravvisato, invece, è stata un’autonoma produzione e commercializzazione del vino Fiorano, con l’uso del relativo marchio, da parte di Alessandrojacopo quando il Principe Alberico Boncompagni Ludovisi era ancora in vita.
Quanto sopra è definito dalla sentenza come “preuso direttamente ed esclusivamente riferibile al Boncompagni Ludovisi” ed è stato ritenuto, sempre dal Giudice del Tribunale di Roma, uso qualificato dalla notorietà del marchio e, pertanto, idoneo a rendere nulle le successive registrazioni (nel caso di specie quelle dei marchi di titolarità della Marchesi Antinori).
Secondo il Tribunale di Roma, sintetizzando, il marchio Fiorano avrebbe goduto, grazie all’uso autonomo fattone direttamente da Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi per identificare la sua produzione di vino, una notorietà qualificata tale da rendere nulla ogni registrazione successiva in relazione a prodotti vitivinicoli. In forza di questo convincimento, il Tribunale delle Imprese di Roma ha dichiarato la nullità del marchio Fiorano, registrato nel 2007 e successivamente acquistato da Marchesi Antinori.
Il Tribunale di Roma si è limitato a questo tipo di accertamento senza occuparsi di condotte di contraffazione o di illeciti che neppure risultano essere stati oggetto del giudizio e dei quali non si trova cenno leggendo la sentenza.
C’è da ritenere che quanto stabilito dal Tribunale delle Imprese di Roma non sia destinato a rappresentare l’ultima parola sulle statuizioni assunte sulle questioni affrontate; la sentenza, infatti, è stata pubblicata solo da pochi giorni ed ancora non sono trascorsi i termini entro i quali, come è presumibile, la Marchesi Antinori potrà ricorrere alla Corte d’Appello di Roma per richiedere la riforma della decisione.

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