Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea respinge il ricorso dell’Italia e conferma la decisione della Commissione Ue sul recupero integrale degli aiuti per le quote latte, il limite sulla produzione per ciascun allevatore della Comunità Europea, oltre il quale, fino al 2015, si applicava un “prelievo supplementare”. L’Italia deve recuperare quindi tutti gli aiuti forniti agli allevatori che non avevano rispettato le quote latte europee fra il 1995 e il 2002, compresi quelli legati all’allungamento delle scadenze concesse fra il 2010 e il 2011, per un totale di 1,3 miliardi di euro. Lo ha stabilito oggi con una sentenza la Corte europea di Giustizia, respingendo un ricorso dell’Italia e ribaltando la decisione del Tribunale Ue che nel 2015 lo aveva parzialmente accolto. Secondo la Corte, la legge con cui l’Italia ha fatto slittare al 30 giugno 2011 la rata annua di rimborso in scadenza il 31 dicembre 2010, ha trasformato in un aiuto nuovo e illegale tutto il regime di aiuti concesso un tempo, a condizioni diverse, dal Consiglio Ue: ecco dunque che saranno dovuti gli interessi dal 2003.
Nel 2003 il Consiglio dell’Unione Europea autorizza l’Italia a sostituirsi ai produttori di latte nel pagamento degli importi dovuti all’Unione a titolo di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero - caseari per il periodo dal 1995-1996 al 2001-2002. Il Consiglio, sempre nel 2003, ha anche autorizzato il nostro Paese a consentire agli interessati di estinguere il loro debito nei confronti
dello Stato italiano mediante pagamenti differiti nell’arco di vari anni, senza interessi.
Il Consiglio ha imposto alle autorità italiane di dichiarare l’importo corrispondente al prelievo supplementare
dovuto dai produttori di latte al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog).
L’Italia ha stabilito, ancora nel 2003, che l’importo del prelievo supplementare di cui si era fatta carico le sarebbe stato interamente rimborsato dai produttori, senza interessi, in rate annuali di pari importo per un periodo massimo di quattordici anni. Dopo avere modificato ripetutamente tali disposizioni, per consentire agli interessati di richiedere la rateizzazione del loro debito su un periodo non superiore a trenta anni, al fine di fare fronte alla grave crisi del settore lattiero - caseario, i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 sono stati differiti al 30 giugno 2011.
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