Con la riapertura domani dei negozi alimentari l'eventuale presenza di organismi transgenici dovrà essere obbligatoriamente indicata nelle etichette degli alimenti e dei mangimi commercializzati in tutta l'Unione Europea grazie ad un sistema di rintracciabilità ed etichettatura "dalla fattoria al supermercato" che dovrà essere garantita da adeguati controlli, per consentire ai consumatori e agli agricoltori di distinguerli da quelli tradizionali. E' quanto ricorda la Coldiretti, che ha elaborato un vademecum per riconoscere i cibi biotech sugli scaffali, in riferimento all'entrata in vigore dei regolamenti comunitari. La nuova normativa sull'etichettatura degli alimenti biotech - precisa la Coldiretti - riguarda attualmente prodotti per alimentazione umana (come gelati, oli, merendine e farine) contenenti o derivate da soia, colza e mais non provenienti dall'Italia, dove resta il divieto di coltivazione.
Gli Ogm importati o prodotti nell'Unione Europea dovranno infatti essere identificati con un codice che sarà trasmesso dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza negli alimenti dovrà essere indicata in etichetta se superiore allo 0,9% (0,5% per quelli in corso di autorizzazione), mentre non è ammesso alcun margine per gli Ogm non autorizzati. La presenza di Ogm - precisa la Coldiretti - deve essere indicata su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in particolare ingredienti, additivi e atomi prodotti a partire da Ogm sono assoggettati all'obbligo di etichettatura Ogm che vale anche nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente modificato.
Vademecum per riconoscere i cibi biotech sugli scaffali
1) la presenza di Ogm deve essere indicata su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in particolare, tutti gli ingredienti, additivi e atomi prodotti a partire da Ogm, sono assoggettati all'obbligo di etichettatura Ogm che vale anche nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/Dna geneticamente modificato (esempio prodotti raffinati come olio di semi Ogm):
2) per gli alimenti preconfezionati senza lista degli ingredienti l'indicazione relativa all'origine Ogm deve apparire sull'etichetta attraverso la menzione "geneticamente modificato" o "prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato" (esempio:"mais geneticamente modificato" in preparati per polenta);
3) per gli alimenti preconfezionati con elenco degli ingredienti l'indicazione dell'ingrediente deve essere completata dall'informazione sull'origine Ogm (esempio: "sciroppo di glucosio prodotto da mais geneticamente modificato");
4) per gli alimenti venduti sfusi o imballati in confezioni di superficie inferiore a 10 cmq l'informazione relativa all'origine Ogm dovrà essere resa evidente sull'espositore o sull'imballaggio: (esempio: "pane con farina di soia prodotta da soia geneticamente modificata"). Il prodotto contenente o costituito da un "Ogm" (esempio germogli di soia geneticamente modificati in vendita al reparto verdure o contenuti in un'insalata) deve venire presentato con indicazione apposita (esempio: "questo prodotto contiene soia geneticamente modificata").
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