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“PARMESAN”: CONFAGRICOLTURA VUOLE UNA SENTENZA CHE TUTELI IL SISTEMA D’ECCELLENZA DELLA PRODUZIONE EUROPEA

“Domani sarà un giorno importante per le produzioni di qualità europee”. La Corte di Giustizia dovrà, infatti, pronunciarsi sul ricorso della Commissione Europea contro la Germania, accusata di non aver perseguito la commercializzazione di “Parmesan”.
“Se le tesi dell’Avvocato generale, lo slovacco Jan Mazàk, espresse il 28 giugno, che non impongono alla Germania di perseguire d’ufficio le denominazioni non conformi al diritto comunitario, saranno confermate non solo potremmo dire addio alle produzioni di qualità europee, ma anche alla loro tutela in sede di negoziati del Wto”. E, per il settore lattiero italiano, sarebbe un duro colpo, poiché il 30% del latte italiano di qualità è utilizzato nella produzione dei formaggi d’eccellenza.
Confagricoltura auspica che “la sentenza di domani scongiuri questi pericoli a tutela degli oltre 10 miliardi di euro di produzione di qualità italiana e dei suoi 300 mila addetti, nonché di tutte le produzioni di qualità europee”.

La storia - La cronaca del Parmigiano Reggiano in Ue
- La denuncia (da parte di un produttore): “è illegale la commercializzazione di formaggi “Parmesan” non conformi ai requisiti di qualità della DOP Parmigiano Reggiano”.
- La Commissione chiede al servizio antifrode tedesco di mettere fine alla commercializzazione del “Parmesan”.
- La Germania: “il termine Parmesan indica un formaggio nettamente distinto dal Parmigiano Reggiano”.
- La Commissione mette in mora la Germania e le dà due mesi di tempo per sanzionare l’utilizzo illegale del termine “Parmesan”.
- La Germania ignora la richiesta della Commissione.
- La Commissione avvia la procedura di inadempimento, sostenendo che i termini sono sinonimi ed idonei ad indurre in errore il consumatore l’origine del prodotto.
- L’Avvocato Generale respinge il ricorso della Commissione Europea contro la Germania: da un lato, sostiene le ragioni della Commissione affermando che le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione e che “l’uso del termine “Parmesan” per formaggio non conforme al disciplinare della Dop Parmigiano Reggiano deve essere considerato infrazione alla tutela prestata a tale Dop”, dall’altro afferma che tale Stato membro non era “tenuto a perseguire ex officio come illecita la commercializzazione nel suo territorio di formaggio recante la denominazione “Parmesan” e non conforme al disciplinare della Dop “Parmigiano Reggiano”.

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