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UNIONE EUROPEA - AVVOCATO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: CAUSA LIMONCELLO-SHAKER TORNI AL TRIBUNALE

Potrebbe tornare ai nastri di partenza, ossia nuovamente dinanzi al Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, la causa sulla richiesta di registrazione del marchio figurativo "Limoncello della costiera Amalfitana-Shaker" a cui si oppone il titolare del marchio verbale spagnolo "Limonchelo". Lo suggerisce l'Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, dove la causa è approdata, in quanto l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Uami) ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di primo grado ha annullato, il 15 giugno 2005, la decisione dell'Uami di rifiutare la registrazione di "Limoncello della Costiera amalfitana".
Il punto centrale della controversia riguarda la questione della valutazione del "rischio di confusione tra un marchio verbale e un marchio complesso, verbale e figurativo". Per il Tribunale "non esiste rischio di confusione tra i due marchi, poiché un'immagine costituisce la componente dominante del marchio complesso e pertanto non vi è un sufficiente grado di somiglianza con il marchio verbale. L'Uami, al contrario, sostiene che questo rischio esiste".
Per l'Avvocato generale, Juliene Kokott, "l'esistenza di un rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale". Il Tribunale di primo grado dell'Ue avrebbe quindi dovuto sottoporre i due marchi ad un accertamento completo del rischio di confusione che dipende, secondo la normativa europea, da numerosi fattori: "dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta dal marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o i servizi designati".
Secondo l'Avvocato generale, quindi, per pronunciarsi sulla controversia la Corte di giustizia dell'Unione Europea dovrebbe effettuare una propria valutazione dei fatti. Essendo però la valutazione di competenza del Tribunale di primo grado, suggerisce "di annullare la sentenza del Tribunale Ue del 15 giugno 2005, rinviandole la causa per un nuovo giudizio".

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