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DL “SEMPLIFICAZIONI”

Imbottigliamento Doc e Igp fuori zona in caso di emergenza, l’Icqrf: “non è un tana libera tutti”

Federvini: “norma di buon senso, solo in casi straordinari, e su provvedimento delle autorità”. Cia: “inammisibile, legittima pratiche sleali”
CIA AGRICOLTORI ITALIANI, DL SEMPLIFICAZIONI, FEDERVINI, ICQRF, IMBOTTIGLIAMENTO FUORI ZONA, vino, Italia
Dl “Semplificazioni”, possibile di imbottigliare Doc e Igp fuori zona in caso di emergenza

Per alcuni una misura che presenta limiti e rischia di “legittimare pratiche sleali combattute da sempre e arginate con grande impegno”, come sottolineato, nei giorni scorsi, dalla Cia - Agricoltori Italiani, per altri, invece, una misura che non è un “tana libera tutti”, ma uno strumento per reagire in maniera più tempestiva a situazioni di crisi come quelle vissute in fase di lockdown, come spiega l’Icqrf e, come commenta a WineNews, Federvini: il tema del contendere è una norma presente del Dl “Semplificazioni” che, in fase di conversione in legge al Senato, che, introducendo una modifica al Testo Unico del Vino (legge 238 del 2016), “consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della Dop o della Igp quando, a seguito di eventi emergenziali, le partite di mosti e di vini atti a divenire Dop o Igp devono essere trasferite, per l’imbottigliamento, al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione”. Norma che, di fatto, è già in vigore dal 16 luglio, data di pubblicazione del Dl “Semplificazioni” in Gazzetta Ufficiale, e che andrà confermata, modificata o eliminata in fase di conversione in legge.
Come detto, se tra i primi oppositori della norma c’è la Cia-Agricoltori Italiani, che la ritiene “inammissibile” e “in assoluto contrasto con i regolamenti europei e con l’operato dell’Italia a salvaguardia dei vini d’origine”, a sostenerla, tra gli altri, la Federvini, come spiega il dg Ottavio Cagiano: “è una norma di buon senso, e può mettersi in moto quando succede qualcosa, e non toglie alcun livello di garanzia. Serve un provvedimento dell’autorità competente, sia nazionale, regionale o locale, che istituisce uno stato di necessità eccezionale, è una legge che opera in una situazione straordinaria riconosciuta a livello istituzionale, non è il privato o l’azienda che agisce di sua iniziativa in maniera autonoma”.
A spiegare come funziona la norma è anche una nota dell’Icqrf, che sottolinea come “con la modifica introdotta al Testo unico del vino nessun via libera indiscriminato è stato concesso all’imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione”.
In particolare, spiega la Repressione Frodi, “la norma contenuta all’art. 43, comma 4, lett. d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che introduce un comma 7-bis all’art. 38 della legge sul vino n. 238/16, prevede, “in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore” la deroga alle regole di imbottigliamento previste dai rispettivi disciplinari esclusivamente con due, contemporanee condizioni: che vi sia una calamità, emergenza, forza maggiore “riconosciuta dall’Autorità competente”; che tali eventi “impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”. Si tratta di due condizioni verificatesi durante il periodo di lockdown e che, per una gestione futura di emergenza, che nessuno si augura debba essere vissuta di nuovo, necessitano di una previsione normativa”, spiega ancora l’Icqrf.
Il principio della deroga, peraltro, è già contenuto nell’art. 38 della predetta legge 238/16 “testo unico del vino”: il comma 8 dell’art. 38 della legge 238 recita: “in casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell’interessato può essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero”.
Con l’introduzione della specificazione che le deroghe possono riguardare anche l’imbottigliamento, la legislazione nazionale si premunisce di uno strumento emergenziale, specie in caso di futuri lockdown che, si ribadisce, ci si augura mai debba essere applicato. In ogni caso, nell’infausta previsione che la norma sia necessaria, il Ministero dovrà puntualmente accertare il verificarsi di entrambe le condizioni suddette, consentendo eccezionalmente la procedura in deroga soggetta a verifica e ad autorizzazione ministeriale. Infine, l’Icqrf comunica che la norma sarà, come di consueto accade, oggetto di specifica, imminente circolare da parte del Ministero: nessun “libera tutti” o “smantellamento del sistema delle Doc”, quindi, ma il prudente premunirsi per future emergenze.

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