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DENOMINAZIONI DI ORIGINE

La Corte di Giustizia Ue dà ragione al Comité du Vin de Champagne: stop ai nomi truffa

No all’utilizzo di termini storpiati per richiamare tipicità protette. Coldiretti: “Sentenza storica che vale anche per il Prosecco”
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La Corte di Giustizia Unione Europea dà ragione al Comité du Vin de Champagne: stop ai nomi truffa

Non si potranno più usare i nomi truffa che evocano, in modo strumentale ed ingannevole, prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dall’Unione Europea, come lo Champagne e il Prosecco. Lo stop arriva dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che si è pronunciata contro l’utilizzo di termini storpiati o grafiche per richiamare tipicità protette dalle norme europee. Una sentenza storica per l’Italia, sottolinea la Coldiretti, che è leader in Europa nelle denominazioni di origine con 316 Dop, Igp e Stg che sviluppano un valore della produzione di 16,9 miliardi di euro e un export da 9,5 miliardi di euro con il contributo di oltre 180.000 operatori. “Un patrimonio sotto attacco del falso Made in Italy - dichiara il presidente Coldiretti, Ettore Prandini - che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale”.
Il caso è nato, spiega Coldiretti, dal ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Civc), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di Champagne, contro una catena di bar spagnoli che usa il nome “Champanillo” (che, in lingua spagnola, significa “piccolo champagne”) per promuovere i locali, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante. La diatriba è finita dalla magistratura iberica fino alla Corte di Giustizia europea chiamata a chiarire se secondo il diritto dell’Unione in materia di protezione dei prodotti Dop è possibile usare un termine nel commercio per designare non già prodotti ma servizi.
I giudici dell’Unione Europea hanno così ricordato che il regolamento comunitario protegge le Dop da condotte relative sia a prodotti che a servizi, e il criterio determinante per accertare la presenza di una evocazione illegittima è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa come per lo Champanillo, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, proprio la merce protetta dalla Dop, nel caso lo champagne. E, secondo la Corte di Giustizia, non è necessario che il prodotto protetto dalla denominazione e il prodotto o il servizio contestati siano identici o simili, poiché l’esistenza del nesso tra il falso e l’autentico può derivare anche dall’affinità fonetica e visiva.
Dunque, sottolinea Coldiretti, se è illegittimo usare un nome o un segno che evocano, anche storpiandolo, un prodotto a denominazione di origine, la sentenza della Corte può essere applicata anche alle tante imitazioni di Dop italiane a partire dal vino Prosecco, vittima negli ultimi anni di un fiorente mercato del tarocco realizzate proprio richiamandone il nome per assonanza. Si va dal Meer-secco al Kressecco, dal Semisecco e al Consecco, dal Whitesecco al Crisecco.

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