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Il vino mette d’accordo la politica: ok da maggioranza e opposizione alla modifica del Dpr 162/1965. Collavini, relatore della legge e produttore friulano, e Sabellico, esperto di legislazione vitivinicola, spiegano le novità a WineNews

Italia
Con la modifica alla 162/1965 novità nei vigneti d\'Italia

Dopo quaranta anni, finalmente, il Dpr 162/1965, più noto come “legge quadro” del settore vitivinicolo, viene modificato dal Parlamento Italiano con un provvedimento legislativo approvato, ieri, dalla commissione Agricoltura della Camera, con voto favorevole espresso trasversalmente da maggioranza e opposizione.

“Ieri il testo approvato è stato inviato al Senato dove seguirà lo stesso iter legislativo - spiega Manlio Collavini, parlamentare di Forza Italia e relatore della legge, oltre che importante produttore vinicolo friulano - sono ottimista sul fatto che il provvedimento venga approvato definitivamente, prima del prossimo scioglimento delle Camere, vista l’ampia convergenza fra maggioranza e opposizione”.

”Tale provvedimento - continua Collavini - adegua finalmente in modo esaustivo i nostri regolamenti con quelli dell’Unione Europea, con un’opportuna delegiferazione, che semplifica e rende più chiara questa delicata materia”.

Il provvedimento reca il testo unico delle norme nazionali di attuazione della disciplina comunitaria relativa alla organizzazione comune del mercato del vino, prevista dal Regolamento (CE) n. 1493 del 1999 e convoglia in un unico testo le numerose disposizioni, di rango sia primario che secondario, vigenti in materia di produzione e commercializzazione del vino, oltre a riformare il regime sanzionatorio e a disciplinare il commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, definendo un quadro normativo chiaro ed innovativo, che assume come principio ispiratore l’equo bilanciamento tra misure di semplificazione amministrativa ed esigenze di sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori.

“E’ un provvedimento all’insegna della chiarezza - spiega Alberto Sabellico, forse il più noto esperto di legislazione vitivinicola del nostro Paese - che introduce anche importanti novità come la disciplina dei vini passiti ad Igt. Vengono finalmente chiariti, facendo pulizia delle ambiguità legislative con i regolamenti comunitari, importanti aspetti sulla regolamentazione del settore vitivinicolo che porteranno una semplificazione burocratica”.


Più da vicino … Ecco cosa dice il Dpr 12 febbraio 1965, n. 162

Le “Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti”, prima dell’attuazione dell’organizzazione comune di mercato da parte dell’Unione Europea (Ocm), costituiva la “legge quadro” del settore vitivinicolo, visto che ne affrontava i vari a aspetti, da quello della disciplina della produzione e commercio dei mosti e dei vini, a quello della gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dell’aceto e dei prodotti per uso enologico, a quello della regolamentazione delle importazioni, esportazioni, reimportazione e transito, fino alla parte inerente la vigilanza e le sanzioni.

Dopo l’emanazione dei regolamenti comunitari specifici, del presente Dpr risultano applicabili solo alcuni articoli o parti di essi, che hanno creato non poche confusioni e fraintendimenti, tra i quali quelli che: disciplinano particolari pratiche enologiche quali la demetallizzazione dei vini (D.M. del 5 settembre 1967 emanato successivamente in attuazione) o la concentrazione a fuoco diretto del mosto (art. 5); dettano precise condizioni per la detenzione di anidride carbonica, in casi particolari, negli stabilimenti vinicoli (art. 9); prevedono limitazioni e divieti alla detenzione, nelle cantine, di particolari sostanze (art. 17) e consentono particolari deroghe per l’elaborazione di vini spumanti, con l’aggiunta di saccarosio, negli stabilimenti ove si manipolano anche mosti o vini (art. 14); disciplinano le fermentazioni e le rifermentazioni (art. 20, cosiddetto articolo del “Decreto Prefettizio”) ed i sottoprodotti della vinificazione, nonché i vini e i mosti alterati e non atti al consumo, con la previsione dell’uso di particolari sostanze denaturanti (DD.MM. del 16 ottobre 1969 emanati successivamente in attuazione); prevedono limiti nel contenuto di certe sostanze nei mosti e nei vini denaturati a scopo di commercio; dettano le modalità per la denuncia dei recipienti vinari posizionati nelle cantine, negli acetitici e nelle distillerie (art. 40); disciplinano la produzione e la commercializzazione dell’aceto di vino (artt. Da 41 a 50), ivi compreso l’aceto balsamico di Modena (art. 46 e D.M., del 3 dicembre 1965 emanato successivamente in attuazione), nonché i trasporti di acido acetico; disciplinano i prodotti per uso enologico (artt. 56-57-58 e 59); disciplinano la produzione, l’importazione e la detenzione del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio, anche in soluzione (art. 74); prevedono sanzioni per l’inosservanza i dette norme (in particolare, è tuttora vigente ed applicato l’art. 76 che prevede la pena di reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa di lire 500.000 per ogni quintale di prodotto globalmente sofisticato, aggiungendo fraudolentemente, ad esempio, zuccheri o materie zuccherine diverse da quelle provenienti dall’uva ovvero sostanze antifermentative, ad esclusione dell’isosolfocianato di allile con le modalità previste dal D.M. del 12 marzo 1968, ferro cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, sostanze inorganiche).

Franco Pallini

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