02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2024 (175x100)

IN ARRIVO MODIFICHE AI DISCIPLINARI DI BARBARESCO (“RINGIOVANIMENTO”) E BAROLO (INTRODUZIONE ELENCO MENZIONI GEOGRAFICHE). IL CONSORZIO DEL BAROLO E DEL BARBARESCO FINANZIA LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DEL NEBBIOLO

I viticoltori che aderiscono al Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe Roero hanno approvato modifiche ai disciplinari di produzione di Barolo e Barbaresco: i cambiamenti più salienti sono l’introduzione dell’elenco delle menzioni geografiche aggiuntive nel disciplinare del Barolo e la possibilità del cosiddetto “ringiovanimento” anche se il vino non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio nel disciplinare del Barbaresco. Al contempo, hanno ammesso una contribuzione straordinaria per sostenere la costituzione di una banca dati polifenolica e antocianica che dia una corretta ed esatta caratterizzazione dei vitigni di Langa e Roero e la registrazione di Barolo e di Barbaresco come marchi collettivi, per la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha già concesso un contributo finanziario consistente.

Le modifiche al disciplinare del Barbaresco
Nella base ampelografica del Barbaresco (articolo 2) viene abolita la specificazione dei biotipi Michet e Lampia del Nebbiolo. Il testo dell’articolo corretto è dunque ora: “I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbaresco”, devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo”.
A proposito delle norme per la viticoltura (articolo 4) è stato inserito un nuovo comma: “La Regione Piemonte, su richiesta dei rappresentanti dei produttori, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni all’Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.”
Aggiunta di un nuovo comma anche in fatto di norme per la vinificazione (articolo 5): “All’atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo precedente, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva”, e, inoltre, “è consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di “Barbaresco” più giovane a “Barbaresco” più vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio”.
Nelle menzioni geografiche aggiuntive che possono essere riportate in etichetta (articolo 7), si è provveduto a rettificare la dizione di Muncagota (prima segnata come Muncagta) e ad aggiungere la menzione Ronchi.
I produttori hanno, invece, deciso di non allargare la zona di vinificazione ai territori di produzione del Barolo e del Roero. Il Barbaresco, pertanto, potrà continuare a essere vinificato solo ed esclusivamente nelle zone di produzione delle uve Nebbiolo atte a Barbaresco. Queste zone erano state fissate già nel Disciplinare del 1966: “l’intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione “San Rocco Senodelvio”, già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba” (articolo 3).
Le modifiche al disciplinare del Barolo
Nella base ampelografica del Barolo (articolo 2) viene inserita la parola “esclusivamente” nella frase: “I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo”, devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo.”
A proposito delle Norme per la viticoltura (articolo 4) è stato stabilito che non possono esserci nuovi impianti sul versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali.
La novità più importante è però l’introduzione dell’elenco delle menzioni geografiche aggiuntive nel disciplinare (articolo 8).
I produttori hanno scelto di mantenere inalterata la zona di vinificazione consentita per le uve Nebbiolo atte a Barolo. Si potrà continuare, pertanto, vinificare Barolo solo ed esclusivamente nella zona di produzione, e cioè: “nell’intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba ed in parte il territorio dei comuni di Monforte d’Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Cherasco e Roddi” (articolo 3).
L’assemblea non ha approvato, ma ha dato mandato al Consorzio di valutare a livello ministeriale, la possibilità di introdurre una deroga che consenta ai conduttori ricadenti nell’area degli 11 Comuni del Barolo non compresa nella zona di produzione di poter vinificare le loro uve.

Copyright © 2000/2024


Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit


Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024

Altri articoli