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Il Sole 24 Ore

Trasparenza sugli scaffali ... Etichette alimentari. Un decreto legge di inizio febbraio prevede alcune modifiche per migliorare la leggibilità Scadenze ben visibili, indelebili, con caratteri uguali a quelli della quantità... Etichette sempre più trasparenti per accompagnare il consumatore verso acquisti informati. E un percorso che l’Italia ha imboccato con decisione anche se è ancora segnato da molti ostacoli. L’ultimo tassello l’ha posto il decreto Bersani che ha sancito la fine della «caccia» alla data di scadenza dei prodotti alimentari confezionati. Tra le novità del provvedimento - che introduce un pacchetto di misure per favorire la concorrenza e la difesa del consumatore - c’è infatti anche un restyling dell’etichetta perché diventi ancora più facile da leggere...

Informazioni d’obbligo...
Il consumatore è sempre più attento alla scelta alimentare e disposto a riconoscere la qualità, ad apprezzarla e a pagarla. Sulla base di un’informazione che ha luogo anzitutto sull’etichetta. L’etichetta non è solo il biglietto da visita dei produttori: è una preziosa fonte d’informazioni, che rispondono a schemi fissati dal legislatore comunitario, per la generalità dei prodotti e per le specifiche categorie. Il punto di partenza è la direttiva 79/112/Cee, consolidata nella successiva 2000/13/Ce (Dlgs 109/92 e successive modifiche) che «ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio». Queste regole generali si applicano a tutti i prodotti alimentari destinati sia al consumatore finale sia all’utilizzo in ristoranti, ospedali. mense e strutture analoghe. Per etichettatura si intendono «menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta».Tali informazioni devono essere: chiaramente visibili e leggibili; presentate in una forma semplice e comprensibile; significative per il consumatore, sì da evitare confusioni o erronee interpretazioni. Devono venire riportate in italiano (facoltative altre lingue). Le informazioni primarie devono figurare sullo stesso campo visivo.
1- Denominazione di vendita, con l’indicazione dello stato fisico o del trattamento subito se utile a non creare confusione (esempio surgelato).
2- Quantità netta.
3- Termine minimo di conservazione o data di scadenza. La curabilità è fissata dal produttore/confezionatore/venditore sotto propria responsabilità, fatte salve ipotesi di norme specifiche (es. latte fresco pastorizzato). Altre informazioni obbligatorie possono comparire in aree diverse.

1- Elenco degli ingredienti, in ordine di peso decrescente (additivi compresi), con il contenuto degli ingredienti composti e della presenza di allergeni (Dlgs 11/06).
2- Nome o ragione sociale o marchio depositato e sede o indirizzo del produttore o del confezionatore o di un venditore nella Ue. L’operatore che si assume la responsabilità dell’etichetta, apponendo il proprio marchio, si presenta come il garante della sicurezza, qualità e rispondenza alle caratteristiche promesse: è a questi che il consumatore si rivolgerà in caso di reclamo.
3- Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (per il solo mercato nazionale per i prodotti realizzati in Italia, non richiesta in presenza di bollo sanitario né per prodotti da esportare).
4- Lotto di appartenenza del prodotto. Può consistere in un codice alfanumerico indelebile (preceduto dalla lettera L, o distinguibile rispetto alle altre informazioni) e venire omesso quando la durabilità sia espressa con giorno e mese.
(arretrato de Il Sole 24 Ore del 5 marzo 2007) 

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