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Il Sole 24 Ore

Il reddito agrario pesa le società ... L’opzione è prevista per Srl, Snc e Sas con esercizio esclusivo.
Unico 2000. La tassazione catastale al debutto nella dichiarazione da inviare entro settembre... Debutta nel modello Unico 2008, sia in quello delle società di capitali che in quello delle società di persone - da presentare on-line entro martedì 30 settembre - il prospetto relativo ai valori fiscali delle società agricole. Il riquadro è contenuto nel quadro “RS”, ai righi da 94 a 97 per i soggetti Ires, o ai righi da 35 a 49 per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Dal periodo d’imposta 2007 (o che ha avuto inizio dopo) le società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano attività agricola, hanno avuto la possibilità di optare per la determinazione del reddito in base al reddito agrario al posto della differenza fra i costi e i ricavi secondo le regole del reddito d’impresa (articolo 1, comma 1093, della legge 296/06).
La facoltà è concessa alle società che nel 2007 hanno esercitato esclusivamente attività agricola secondo la definizione contenuta nell’articolo 213 del Codice civile e che hanno inserito (entro il 31 dicembre 2007) nella denominazione sociale l’indicazione di “società agricola” (Dlgs 99/04), oltre che a prevedere nello statuto l’esercizio esclusivo delle attività agricola.
Le società per azioni agricole non sono interessate alla compilazione del prospetto di Unico in quanto non hanno la facoltà di optare per la tassazione in base al reddito agrario. Queste società determinano in ogni caso il reddito secondo il bilancio. Le società cooperative agricole sarebbero invece ammesse all’opzione per il reddito agrario, ma generalmente non ne hanno l’interesse in quanto la loro tassazione ordinaria è più favorevole di quella catastale.
I nuovi righi del quadro “RS” sono la conseguenza della previsione dell’articolo 4 del decreto del ministero dell’Economia 27 settembre 2007, n. 213, il quale dispone che i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo risultano da un prospetto della dichiarazione dei redditi.
La funzione dei valori fiscali è quella di fornire i dati di riferimento in caso di perdita dei requisiti per la tassazione catastale, ad esempio in caso di contemporaneo esercizio di un’attività commerciale, o in presenza di revoca dell’opzione, possibile dopo un triennio.
Nel prospetto devono essere prese in considerazione tutte le voci di bilancio dell’attivo e del passivo. I righi del modello possono però risultare insufficienti (in Unico società di capitali i righi a disposizione sono solo quattro) e quindi dovranno essere utilizzati più quadri.
I valori da indicare sono quello iniziale (al 1° gennaio 2007), gli incrementi, i decrementi e il valore finale. Le istruzioni ministeriali precisano che gli incrementi e i decrementi si possono generare solo in presenza di esercizio di attività agricole il cui reddito deve essere determinato sulla base delle regole sul reddito d’impresa in quanto non rientranti nel reddito agrario. Queste attività sono l’agriturismo, l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dai terreni coltivati; le attività connesse relativamente ai beni non compresi nell’elenco previsto dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e le coltivazioni di vegetali sviluppate su più di due piani.
Le modalità di compilazione del prospetto sono adeguate per i beni ammortizzabili in quanto il valore fiscale iniziale rimane fermo in presenza di tassazione catastale, tenuto conto dell’indeducibilità delle quote di ammortamento. Ne consegue che un bene strumentale il cui residuo ammortizzabile al 1° gennaio 2007 sia pari a 100, rimarrà sempre dello stesso importo fino al periodo d’imposta in cui la società riapplicherà le regole sul reddito d’impresa.
Invece, secondo le istruzioni ministeriali, in presenza di attività che rientrano interamente nel reddito agrario non si devono indicare né incrementi né decrementi dei valori fiscali e pertanto il valore finale è identico a quello iniziale. Ciò senza tenere conto dei risultati del bilancio civilistico nel quale solo raramente le voci dell’attivo e del passivo non subiscono variazioni tra l’inizio e la fine del periodo d’imposta. In sostanza, se tutta l’attività è rientrata nel reddito agrario, il valore finale del prospetto coincide con il valore fiscale iniziale. E questo non è logico pensando alle rimanenze di merci, ai crediti, ai debiti e via. È pur vero che il regime catastale non può interferire sul valore fiscale dei beni ma le voci che si “muovono” devono avere anche rilevanza fiscale come appunto nel caso delle rimanenze e dei crediti. Se per il modello Unico 2008 le società rispetteranno le istruzioni ministeriali è necessario che il ministero ripensi alle modalità di compilazione del prospetto per i prossimi anni, stabilendo con precisione le voci di bilancio rilevanti.

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