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Il Sole 24 Ore

Per il test sulla vendemmia successo dopo tante false partenze ... Oltre 535mila buoni venduti in soli due mesi, pari a 107mila giornate lavorative che corrispondo a circa 30/35mila lavoratori: un piccolo esercito di giovani e pensionati sino a ieri costretti a prestazioni inesorabilmente in nero e, oggi, finalmente “emersi”. Il sistema ha funzionato in modo eccellente nel Nord, dove si registra il 72,2% delle vendite. Discreto è stato l’utilizzo dei buoni anche nel Centro Italia, con un 25,9 per cento, Del tutto marginali, invece, sono stati i tassi di utilizzo nel Sud, pari a un misero 1,9%, che trova tuttavia una (parziale) spiegazione nel peculiare regime di agevolazioni del lavoro agricolo che rende i voucher poco competitivi in tale area del Paese.

Solo questi, dopo anni di attese e false partenze, i numeri della sperimentazione dei cosiddetti “buoni lavoro” della legge Biagi, avviata lo scorso agosto per le vendemmie del 2008 e, in questa fase, limitatamente ai soli studenti e pensionati.

L’ottimo andamento della sperimentazione, che non ha registrato le temute patologie, con il definitivo collaudo dei meccanismi informatici e gestionali affidati all’lnps, in qualità di concessionario del servizio, spingono ora verso una piena applicazione a tutti i settori e alle diverse tipologie di attività indicate dalla legge Biagi, come modificata dal decreto legge 112/2008 convertito, con modifiche, dalla legge 133/2008. Con la “manovra estiva” si è provveduto a una drastica semplificazione del campo di applicazione del sistema dei buoni lavoro con cui è possibile rendere prestazioni occasionali di tipo accessorio. Sono stati infatti eliminati i requisiti soggettivi in capo al prestatore di lavoro (studenti e pensionati, ma anche casalinghe, disoccupati, extracomunitari e disabili), di modo che non si dovranno più mettere a regime complesse liste e rigidi criteri di incontro tra la domanda e offerta di lavoro accessorio. Inoltre il voucher potrà essere utilizzato con riferimento ai lavori domestici; al giardinaggio, alla pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; all’insegnamento privato supplementare; a prestazioni accessorie nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; alla consegna porta a porta e alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; alle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da studenti ovvero per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6 de Dpr
63/1972.

È inoltre possibile l’utilizzo dei buoni lavoro, in tutti i settori produttivi, anche da parte di giovani, con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi, limitatamente ai periodi di vacanza.

Con la pubblicazione della circolare Inps 94/08 finalizzata alla piena estensione dei buoni al settore agricolo, pare peraltro evidente la strategia del ministero del Welfare dimessa a regime dell’istituto per fasi successive ovvero per tipologia di attività o settore evitando per contro, sul piano gestionale e operativo, una generica estensione a tutti i settori contemplati dalla legge Biagi, che
potrebbe dare luogo agli inconvenienti e alle problematiche registrate negli ultimi anni. È facile intuire pertanto che, in vista dell’approssimarsi delle vacanze invernali, il prossimo passo riguarderà la messa a regime dei buoni lavoro nei settori del commercio, dei servizi e del turismo e, segnatamente, la possibilità di impiego in questi settori dei buoni lavoro da parte delle imprese familiari entro il limite complessivo di 10mila euro l’anno.

Quanto al settore agricolo, la circolare Inps chiarisce i confini del nuovo campo di applicazione che prevede due tipologie. Per un verso, e in ragione dei persistenti timori del mondo sindacale che andranno verificati alla luce di una prima fase di applicazione, i voucher potranno essere impiegati per prestazioni occasionali di tipo accessorio svolte da pensionati e giovani - intesi come studenti con meno di 25 anni di età, ma non necessariamente durante il periodo delle vacanze - per le sole attività agricole stagionali in favore di aziende di qualunque dimensione. Per l’altro verso, il sistema risulta ora operativo per le prestazioni di lavoro accessorio svolte in favore di aziende aventi un volume d’affari annuo inferiore a 7mila euro dalla generalità dei prestatori di lavoro e per la generalità delle attività agricole. Con riguardo al limite dei 7mila euro di volume d’affari si chiarisce, in particolare, che trattasi di un limite dimensionale dell’azienda, non avente quindi riferimento a regimi contabili o amministrativi diversi.

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