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Il Sole 24 Ore

Alcolici trasportati con bolla elettronica ... Cambia il regime per i prodotti sottoposti ad accisa... Novità in arrivo per i prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione. Il Consiglio dei ministri, il 4 febbraio, ha approvato uno schema di decreto legislativo con le norme di recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/118/Ce che ha abrogato la precedente disciplina (direttiva 92/12/CEE) introducendo un nuovo regime generale delle accise destinato a operare dal 1° aprile (si veda “Il Sole 24 Ore” del 5 febbraio). Non è detto che il termine del 1° aprile sia rispettato, dato che è già stato superato quello del 1° gennaio per il recepimento della direttiva e il testo adottato dal governo dovrà essere sottoposto alle commissioni parlamentari competenti prima del definitivo “via libera”. Cambiano le modalità di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, con l’introduzione di un documento di accompagnamento elettronico nell’ambito di un sistema informatizzato, l’individuazione di nuovi soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e alla prestazione della relativa garanzia, la disciplina dell’abbuono d’imposta. Il sistema di monitoraggio dei movimenti e dei controlli sui prodotti sottoposti ad accisa sarà basato sull’utilizzo massiccio dell’informatica, in ossequio a quanto previsto dalla decisione 16 giugno 2003 n. 1152/2003/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito l’Emcs (excise movement and control system): ciò al fine di creare un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per gli operatori, oltre a consentire controlli più rapidi e efficaci. Sul piano operativo, l’articolo 6, comma 5, dello schema di decreto legislativo prevede che la circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa dovrà aver luogo con il nuovo documento amministrativo elettronico previsto dal regolamento (CE) 684/2009: questo documento sarà emesso dal sistema informatico previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circoleranno con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento dovrà essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, faranno fede gli elementi risultanti da quest’ultimo. La conclusione del regime sospensivo si avrà nel momento in cui i prodotti verranno presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza dovrà risultare dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all’amministrazione finanziaria mediante il sistema informatico e da quest’ultimo validata. Quanto al sistema delle garanzie, sarà il depositario mittente o lo speditore autorizzato a garantire il pagamento dell’accisa sui prodotti spediti: il proprietario, il trasportatore, il vettore o il destinatario potranno eventualmente sostituirsi al depositano o allo speditore accollandosi la garanzia. Viene dunque meno la solidarietà tra trasportatore e titolare del deposito fiscale mittente ex Dlgs 504/95. Con riguardo all’abbuono d’imposta, solo i fatti dovuti a caso fortuito o forza maggiore che produrranno la perdita irrimediabile o la distruzione totale del prodotto determineranno la possibilità per l’obbligato di vedersi abbuonata l’imposta (possibilità fino ad ora concessa anche in caso di reati “non violenti” come il furto nei depositi fiscali).

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