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Il Sole 24 Ore

Etichette più facili da decifrare ... Tra le novità, caratteri leggibili e scadenza sulle singole porzioni ... È il biglietto da visita dei prodotti alimentari, ma non sempre è facile decifrarla, tra caratteri minuscoli e indicazioni poco chiare: eppure l’etichetta è uno strumento fondamentale per favorire scelte informate d’acquisto da parte del consumatore. In risposta a queste esigenze, un’operazione di trasparenza ha da poco preso il via.

Normativa in progress

A rendere più chiara ed esaustiva l’etichetta contribuirà infatti un regolamento Ue (il n. 1169/2011, sulla “Gazzetta Ufficiale” del 22 novembre scorso e in vigore dal 13 dicembre) cui gli operatori dovranno obbligatoriamente adeguarsi entro fine 2014 (l’Italia aggiornerà il previgente Dlgs 109/92 e successive modifiche). Gli Stati membri potranno aggiungere prescrizioni nazionali alle norme comuni, imponendo “ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti” (ma per precisi motivi, quali la protezione della salute pubblica o dei consumatori o la prevenzione delle frodi). I legislatori nazionali avranno anche facoltà d’introdurre ulteriori prescrizioni sull’indicazione d’origine o provenienza di alcuni alimenti, quando si dimostri “un nesso comprovato con alcune qualità dell’alimento”. Il regolamento avrà un’applicazione progressiva (in modo da consentire agli operatori della filiera, in maggioranza piccole e microimprese di adeguarsi alle nuove regole) e tutti i prodotti etichettati in conformità alle regole previgenti potranno venire commercializzati sino a esaurimento scorte. Ecco quindi cosa è bene sapere per orientarsi fra le novità in arrivo.

Ambito e responsabilità

Il regolamento si applica a tutti i prodotti destinati al consumatore finale, compresi quelli della ristorazione collettiva nonché quelli venduti a distanza. Restano esenti dagli obblighi d’indicazione degli ingredienti e di informazioni nutrizionali le bevande alcoliche con contenuto di alcol superiore a 1,2% voi. Il provvedimento chiarisce anche le responsabilità in termini di etichettatura, specificando che chi appone il proprio nome o ragione sociale sull’alimento destinato al consumatore finale (il produttore o il venditore nel caso di private labels) è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni riportate in etichetta. Per i prodotti arrivo da Paesi extraUe il responsabile è l’importatore.

Leggibilità

Il regolamento interviene sulle modalità in cui le informazioni vengono fornite. Chiarisce in primo luogo che alla leggibilità delle informazioni in etichetta concorrono diversi fattori, tra cui “le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo”.

La grande novità è costituita dall’altezza minima dei caratteri delle informazioni obbligatorie in etichetta che viene fissata in 1,2 millimetri (altezza riferita alla lettera “x” minuscola) e di 0,9 mm per le confezioni più piccole (la cui superficie più ampia è inferiore a 80 cmq). Inoltre, le informazioni obbligatorie devono essere posizionate in un punto evidente, chiaramente leggibili e altri elementi non devono né nasconderle né distogliere l’attenzione del consumatore.

Date e scadenze

Novità anche sul fronte delle date in etichetta, un’informazione che in effetti risulta tra le prime a venire ricercate dal consumatore. quando sceglie un prodotto. La Ue ha stabilito che la data di scadenza (“da consumarsi entro...”) dovrà venire riportata su ogni porzione individuale preconfezionata e non più soltanto, come avviene ora, sull’imballo esterno. Il regolamento introduce poi una presunzione di legge che richiederà molta attenzione da parte dei negozianti: successivamente alla data dì scadenza un alimento è considerato a rischio, a prescindere da un’effettiva valutazione della sua pericolosità.

La data di scadenza, si ricorda, va applicata agli alimenti molto deperibili da utilizzare in tempi. brevi perché sia garantita la sicurezza di consumo; per gli alimenti durevoli a tale data è invece sostituito il termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro”).
Per consentire una conservazione e un utilizzo adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo. Introdotto infine l’obbligo di indicare la data del primo congelamento (giorno/mese/anno) per le carni, le preparazioni di carni e i prodotti ittici non lavorati.


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