02-Planeta_manchette_175x100
Allegrini 2024

Il Sole 24 Ore

Coop e aziende agricole aggirano i vincoli sui termini di pagamento ... Esonerate dal saldo entro 30° 60 giorni le cessioni tra i produttori... Le imprese e le cooperative agricole possono acquistare e vendere prodotti agricoli presso altre imprese agricole senza applicare le regole del contratto nella forma scritta e rispettare i termini di pagamento. Lo prevede il Dl 179, convertito nella legge 222/2012, in base alle modifiche introdotte in sede di conversione in legge. Viene infatti introdotta una norma che dispone che i contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62 del Dl 1/2012, convertito nella legge 27/2012 (obbligo del contratto in forma scritta, rispetto dei termini di pagamento e divieto di pratiche commerciali sleali). Si tratta di una prima deroga alla normativa di tutela delle cessioni di prodotti agricoli in base alla quale le nuove regole non si applicano nell’ambito dei trasferimenti a titolo oneroso di prodotti agricoli fra imprese agricole. Ne consegue pertanto che nella fattispecie non deve essere redatto il contratto in forma scritta, non devono essere rispettati i termini di pagamento di trenta o sessanta giorni e non sono sanzionate le pratiche sleali commerciali. In sostanza il legislatore ha ritenuto più opportuno tutelare l’agricoltore che acquista prodotti agricoli presso altri agricoltori penalizzando colui che vende. E necessario stabilire l’ambito soggettivo e cioè quali sono i soggetti esclusi dalla applicazione dell’articolo 62. Gli imprenditori agricoli sono classificati dall’articolo 2135 del Codice civile e cioè sono quelli che indipendentemente dalla natura giuridica svolgono le attività ivi contemplate e cioè la coltivazione dei terreni, la silvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. In base all’articolo i, comma 2, del Dlgs 228/2001 sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Quindi l’esclusione più significativa della applicazione dell’articolo 62 si verifica proprio nell’ambito dei rapporti con le cooperative. Relativamente alle cooperative che operano a valle della produzione agricola (cantine, latterie, frantoi, macellazione eccetera) sussisteva già l’esonero dalla applicazione dell’articolo 62, stabilito dal decreto ministeriale attuativo 199/2012 per i conferimenti di prodotti agricoli da parte dei soci; tuttavia ora le predette cooperative disapplicano tali norme anche per gli acquisti presso agricoltori non soci, che possono fare in misura non prevalente. Quindi di fatto le cooperative agricole di trasformazione possono approvvigionarsi dei prodotti agricoli sia presso i soci che presso non soci senza applicare l’articolo 62. L’esonero si estende anche alle cooperative che operano a monte della compagine sociale agricola. Quindi ad esempio la coop che acquista per conto dei soci e poi rivende agli stessi i prodotti agricoli (animali da allevamento, sementi, piante, eccetera) non deve applicare l’articolo 62 in quanto si tratta comunque di una transazione fra imprenditori agricoli. L’articolo 36 bis del Dl 179 modifica il comma i dell’articolo 62 del Dl 1/2012, annullando la conseguenza della nullità del contratto relativo alla compravendita di prodotti agricoli e alimentari qualora non sia redatto nella forma scritta. Viene anche eliminato l’inciso della rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto da parte del giudice (in ogni stato e grado del giudizio). In caso di omessa stesura del contratto rimane pertanto solo applicabile la sanzione da i6 a 2omila euro a carico delle parti. La nullità del contratto consisteva nel considerare inesistente, come se non fosse mai stato stipulato, il contratto medesimo. Ciò poteva comportare indubbiamente delle complicazioni legali in quanto una delle parti contraenti, poteva volendo non rispettare le condizioni di vendite o di acquisto, impugnare l’assenza o l’incompletezza del contratto nella forma scritta. Tale circostanza avrebbe aumentato la litigiosità nel settore agroalimentare. Questo non significa che l’obbligo del contratto venga meno e quindi permangono gli obblighi della forma scritta, del rispetto dei termini di pagamento e del divieto di clausole commerciali sleali; pena l’applicazione delle sanzioni.

Copyright © 2000/2024


Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit


Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024

Pubblicato su