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Il Sole 24 Ore

Testo unico in agricoltura, meglio un ordine per materia s Avremo un Testo unico per l’agricoltura, come prevede l’articolo della legge delega approvata definitivamente dal Senato il 6 luglio (si veda “Il Sole 24 Ore” del 7 luglio). L’obiettivo è quello di giungere a una semplificazione normativa mediante la raccolta in un “Codice agricolo” di tutte le norme vigenti per settori omogenei introducendo le necessarie modifiche normative.
Non sarà un lavoro facile. Inoltre, classificare la normativa per settori di prodotti omogenei ha uno scarso effetto in quanto generalmente ciò che vale per la zootecnica, vale anche per la viticoltura. Ovviamente i regolamenti di produzione per i prodotti Doc o Docg o ancora Igp o Igt hanno già una propria regolamentazione ed è ovviamente specifica.
Ciò che eventualmente può essere utile è una raccolta normativa per materia. Tutte le disposizioni agevolative hanno un comune denominatore e cioè l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Quindi chi svolge queste attività e nei limiti previsti usufruisce di moltissime norme speciali nell’ambito della normativa previdenziale, bancaria, fiscale, urbanistica, ambientale eccetera. Un lavoro veramente pregevole sarebbe un testo unico per materia legislativa riguardante il settore agricolo.
L’articolo 6 della legge introduce l’istituto dell’affiancamento per le terre agricole con lo scopo di favorire il cambio generazionale mediante l’avvicinamento agli imprenditori agricoli ultrasessantacinquenni di giovani con meno di quarant’anni, questi ultimi non proprietari di terreni. La norma non vieta che i soggetti siano parenti tra loro e quindi si può trattare, ad esempio, di nonno e nipote. Si tratta di una ulteriore forma di conduzione associata tra persone, leggermente diversa dalla compartecipazione agraria o del contratto di rete che vengono stipulati fra imprese. Qui siamo in presenza di un giovane che viene affiancato a un imprenditore anziano; si potrebbe trattare di una sorta di associazione in partecipazione in cui l’imprenditore è l’associante e il giovane l’associato che apporta il proprio lavoro. Il decreto legislativo si dovrà preoccupare degli aspetti previdenziali e fiscali affinché non vengano meno le agevolazioni proprie del settore. Ad esempio il giovane dovrà e potrà imputarsi una quota di reddito agrario.
Quando è maturo il passaggio nella gestione (la durata dell’affiancamento è prevista per un periodo massimo di tre anni) si potrà procedere a una cessione di azienda avente per i oggetto le attrezzature e le scorte; in questo caso il legislatore potrebbe semplificare le procedura prevedendo l’atto con scrittura privata non autenticata e l’esonero dall’imposta di registro che nella fattispecie sarebbe del 3 per cento.
L’articolo 12 della legge delega estende l’ambito di esercizio delle attività agricole alla costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato. In verità si tratta di una attività già compresa nell’ambito agricolo qualora la costruzione del verde sia eseguita con piante ottenute nel proprio vivaio; se invece il verde pubblico o privato viene realizzato con prodotti vegetali acquistati prevalentemente presso terzi si è in presenza di una attività commerciale non contemplata dall'articolo 2135 del Codice civile. Se il legislatore delegato intende sviluppare questo possibilità occorre un preciso coordinamento con la normativa relativa alle attività connesse.
L’articolo 17 introduce una precisazione in materia di contratto direte; ancorché la rubrica sia riferita ai contratti di rete in agricoltura , la modifica viene introdotta nel testo originario e quindi produce effetti per tutte le imprese. Viene precisato che l’obbligo del deposito della situazione patrimoniale entro il mese di febbraio dell’anno successivo riguarda solo i contratti direte che generano personalità giuridica e ciò avviene quando è stato costituito il fondo comune con iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, assumendo così personalità giuridica. Invece le reti “contratto”, senza fondo comune, non devono predisporre la situazione patrimoniale.

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