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Il Sole 24 Ore

Alcol e droghe, possibili prelievi ed esami “obbligati” ... Anche dalla lettura più
frettolosa delle nuove
norme balza all’occhio l’importanza della prova delle condizioni fisiologiche del conducente di fronte ad un incidente con morti o feriti. Lo stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - come la presenza di alcool - possono infatti comportare pene fino a 12 annidi carcere.
La conseguenza ditale scelta di diritto sostanziale si è necessariamente riverberata sulle norme di diritto processuale che disciplinano le modalità con cui la magistratura può procedere al prelievo di sostanze biologiche nei confronti dell’indagato. TI legislatore è infatti intervenuto sugli articoli 224 e 359 bis del codice di procedura penale introducendo la possibilità per gli inquirenti, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, di compiere - anche coattivamente, se l’interessato si rifiuta di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - “atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale”.
Gli accertamenti coattivi possono essere disposti anche oralmente dal pubblico ministero, purché poi li confermi per iscritto ed entro le 48 ore successive ne richieda la convalida al giudice perle indagini preliminari. Deve essere dato avviso al difensore - nominato d’ufficio, in assenza di difensore di fiducia o in caso di indagato incosciente - che ha il diritto di assistere con l’ausilio di un proprio consulente tecnico.
Sul tema ci sono però tesi discordanti. Alcuni, come il procuratore della Repubblica di Trento, che nel mese di marzo ha emanato una circolare interpretativa, non ritengono applicabile al prelievo del sangue - che è un rilievo fondamentale per accertare lo stato di ebbrezza alcoolica - gli articoli 224 e 359 bis cpp: ciò in quanto tali norme non lo richiamano espressamente tra gli accertamenti che si possono effettuare coattivamente, e di conseguenza si rischia di commettere a una lesione al principio di tipicità.
La maggior parte degli altri procuratori della Repubblica che hanno emanato analoghe circolari interpretative ritengono invece pienamente applicabili anche al prelievo ematico le nuove norme: sia in quanto la formulazione legislativa è meramente esemplificativa e non esaustiva, sia in quanto il prelievo ematico è un accertamento che comporta sofferenze “lievi”. La differenza appare più formale che sostanziale dato che il fulcro da rispettare - per garantirei diritti dell’indagato - è l’avviso al difensore di poter assistere alle operazioni di prelievo, anche nominando un consulente; avviso che, secondo le sezioni unite della Cassazione (sentenza 5396/2015) deve essere in ogni caso dato, a pena di nullità, prima che si proceda a un esame alcolimetrico.

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