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Il Sole 24ore

Sostituzione estesa alla società semplice ... La tassazione del reddito dominicale ... rame L’affitto del terreno determina l’assoggettamento del reddito dominicale all’Irpef anche se il possessore è una persona fisica o una società semplice; invece, la concessione in comodato gratuito evita l’imposizione diretta. Secondo l’articolo 8, comma i, del Dlgs 23/2011 l’Imu sostituisce - con riferimento ai soli redditi fondiari - l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione al possesso di immobili (fabbricati e terreni) a condizione che questi risultino non locati. Il riferimento ai soli redditi fondiari fa sì che l’effetto sostitutivo si produca quando il possessore dell’immobile è una persona fisica anche in qualità di socio di una società semplice nei confronti del quale si applica la tassazione per trasparenza ai fini delle imposte dirette. In questo secondo caso, infatti, il reddito mantiene la natura della categoria di appartenenza in capo al socio persona fisica (sempre che questi detenga la partecipazione non in regime d’impresa). Il reddito fondiario prodotto da un terreno è formato da due componenti: il reddito agrario e quello dominicale. Il primo rappresenta il reddito medio ritraibile dallo sfruttamento del terreno; e infatti, se è dato in affitto per uso agricolo; concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario. Il reddito dominicale, invece, è tassabile in ogni caso dal soggetto che ne detiene il possesso a titolo di proprietà odi un altro diritto reale. L’Imu colpisce il soggetto possessore dell’immobile, e di conseguenza si applica sulla componente dominicale del reddito fondiario. Ne deriva che l’effetto sostitutivo rispetto all’Irpef si manifesta per i terreni non affittati posseduti da persone fisiche e società semplici esclusivamente con riferimento a tale componente. Ciò è stato confermato dalla circolare 5/E/2013 con la quale l’Agenzia ha chiarito che il reddito agrario continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi in capo al soggetto conduttore del terreno. Nell’ipotesi in cui il terreno risulti concesso in affitto, invece, il relativo reddito dominicale sconta l’Irper e le relative addizionali. La circolare precisa che non rientrano nell’ipotesi dei terreni affittati, oltre a quelli tenuti a disposizione, anche quelli concessi in comodato gratuito. In tal senso occorre anche considerare che l’effetto sostitutivo si verifica non solo sulla quantificazione del reddito complessivo da assoggettare all’Irpef, ma anche sulla determinazione relative deduzioni e detrazioni. Infatti ai fmi reddituali il reddito dominicale dei terreni non beati non viene considerato ad alcun effetto.
Inoltre, la circolare 5/E ha chiarito che continuano ad applicarsi le imposte dirette nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini Imu. E questo il caso dei terreni - anche se incolti - ricadenti in aree montane odi collina delimitate in virtù dell’articolo 15 della legge 984/77 dalla circolare 9/93, i quali scontano quindi le imposte dirette. Infine, il reddito dominicale rimane assoggettato ad imposta quando il possesso del terreno non beato rientra nella fattispecie di un’impresa commerciale (ad esempio, Snc proprietaria, o socio di società semplice).

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