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Italia Oggi

Furto alcolici, le imposte si pagano comunque ... Sentenza della sezione tributaria della Corte di cassazione... L’imprenditore che subisce un furto di beni sui quali gravano imposte di fabbricazione, è tenuto comunque al pagamento delle accise relative alla merce indebitamente sottratta. Sono queste le interessanti conclusioni che si traggono dalla sentenza n. 17195/2009, emessa dalla sezione tributaria della Corte di cassazione. Il principio espresso dagli Ermellini, dal contenuto piuttosto singolare, si uniforma al filone di pensiero maggioritario della giurisprudenza comunitaria sull’argomento. La controversia trae origine da una pretesa erariale in capo a una distilleria, inerente il mancato pagamento dei diritti doganali gravanti su alcuni beni soggetti a tale imposizione. Il contribuente giustificava l’omissione sostenendo che tali beni gli erano stati indebitamente sottratti, a seguito di un furto perpetrato da ignoti, presentando regolare copia della denunzia; tale accadimento, tra l’altro, risultava quale fatto pacifico, mai messo in discussione in ogni fase del procedimento. Va precisato che, in tema di accise, l’art 4 del D.lgs. 504/1995 prevede che “in caso di perdita o distruzione dei prodotti, è concesso l’abbuono dell’imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore”. Tuttavia, i giudici della Suprema corte, confermando completamente le decisione dei collegi di merito, sottolineano che “l’espressione “perdita” si riferisce alla “dispersione” e non alla “sottrazione”, nella quale ultima vanno ricompresi tanto il furto quanto la rapina (..) E ciò in quanto solo con la dispersione o distruzione viene impedita l’immissione del prodotto nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del prodotto da parte del soggetto per effetto dello spossessamento”. Pertanto, il “significato” economico dell’obbligazione doganale è da ricercarsi proprio nell’introduzione del prodotto all’interno del circuito commerciale, circostanza che non si esclude con il furto del prodotto stesso. C’è da sottolineare il fatto che, sull’argomento, il legislatore è intervenuto a tutela del contribuente, introducendo un’esimente dal pagamento di tali imposte, a patto che si osservi una determinata procedura e si verifichino determinate circostanze; infatti, l’art. 59 della Legge n. 342/2000 stabilisce che “qualora, a seguito del verificarsi di reati a opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa, sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo”. Nel caso di specie, tuttavia, la norma non è applicabile in quanto, sostengono i giudici di cassazione, la mera denunzia di furto, non è sufficiente a dimostrare l’avvenuta instaurazione del procedimento penale; adempimento che, lungi dall’essere una semplice attestazione dell’avvenuta sottrazione indebita, costituisce un requisito indispensabile, “poiché destinato a sfociare in una statuizione definitiva, che affermi la totale estraneità, anche sotto il profilo della vigilanza, del soggetto obbligato”.

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