Vini e IG, produttore e origine in etichetta … I prodotti agricoli, le bevande spiritose e i vini con l’indicazione geografica protetta dall’Unione europea dovranno essere obbligatoriamente etichettati inserendo il nome del produttore; inoltre, per i prodotti Igp necessario specificare nell’etichetta l’origine della materia prima principale, qualora questa provenga da un paese diverso rispet-to allo stato membro dove è stato ottenuto. Queste nuove regole di trasparenza verso il consumatore sono contenute nella relazione della commissione agricoltura del Parlamento europeo (Comagri) alla proposta di regolamento in discussione a livello Ue, che dovrebbe essere approvato entro la fine del 2023 (si veda ItaliaOggi del 21/04/2023). L’intervento si inserisce in un più generale contesto nel quale le nuove disposizioni tendono ad assicurare una protezione rafforzata dei prodotti di qualità riconosciuti a livello europeo, a prevedere delle semplificazioni per la prima registrazione e per le modifiche dei disciplinari e, infine, a introdurre nuovi dispositivi per valorizzare i requisiti di sostenibilità e favorire il turismo nei luoghi dove le produzioni a indicazione geografica hanno origine. Tra gli emendamenti approvati con la relazione del parlamentare italiano Paolo De Castro vi sono quelli dell’estensione della protezione al commercio online che dovrà diventare ex-officio, per effetto di un sistema di allerta implementato nell’ambito del registro Ue delle indicazioni geografiche presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) e il nuovo obbligo di ottenere un’autorizzazione scritta preventiva da parte del consorzio di tutela per l’utilizzo delle IG come ingredienti di prodotti alimentari composti. Sempre nell’ambito della protezione rafforzata, sono stati approvati degli emendamenti tali da rendere più efficace l’azione di contrasto nei confronti degli operatori industriali e commerciali che mettono in atto pratiche fraudolente e ingannevoli o utilizzano in malafede il nome di una denominazione protetta, anche attraverso l’evocazione, la traslitterazione e l’utilizzo di termini come “stile”, “tipo”, “metodo”, “prodotto come”, ecc. Grazie a questa nuova e più stringente formulazione della tutela accordata dalla legislazione europea sarà più difficile che si verifichino in futuro tentativi di sfruttare il valore reputazionale dei prodotti di qualità protetti, come si è verificato con i casi del Parmesan, Prosek, dell’aceto balsamico e di altri analoghi episodi. Sostanziali sono le modifiche apportate dalla Cornagri ai cosiddetti impegni di sostenibilità. La proposta iniziale della Commissione europea prevede l’obbligo di inserire nel disci-plinare di produzione requisiti in materia di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che vadano oltre le disposizioni previste dalla legislazione corrente. L’Europarlamento è di diverso avviso e propone l’utilizzo volontario degli impegni di sostenibilità da parte dei consorzi, con la possibilità di preparare rapporti di valutazione, contenenti la descrizione delle pratiche sostenibili e implementate nell’ambito del sistema produttivo, specificando anche il relativo impatto in termini sociali, ambientali, economici e di impegni per la salute e per il benessere degli animali.
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