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Italia Oggi

Prodotti difettosi, è colpa del produttore … Nell’ambito di un caso di risarcimento danni chiesto da due cittadini danesi che avevano contratto la salmonellosi consumando uova acquistate presso un supermercato, la Corte di Giustizia ha precisato le responsabilità del produttore rispetto a quelle del fornitore. La sentenza fa capo alla direttiva 85/374/Cee sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, secondo la quale “il produttore è responsabile del danno causato dal difetto del suo prodotto”. Solo quando il produttore non può essere individuato si considera produttore il fornitore, ameno che quest’ultimo non comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole (tre mesi in Italia) l’identità del produttore (art. 3, n.3 dir. 85/374). Per la Corte la direttiva persegue un’armonizzazione totale delle materie da essa disciplinate, e dunque non è conforme al diritto comunitario imporre al fornitore una responsabilità oggettiva al di là dei casi elencati all’art. 3 n. 3 in quanto la responsabilità senza colpa è istituita soltanto in capo al produttore. E’ invece ammessa una norma nazionale in base alla quale si prevede la responsabilità illimitata del fornitore per colpa: per l’Italia si fa riferimento al dpr 24/5/88 n. 224 come modificato dal dlgs 21/5/04 n. 172. (arretrato del 15 aprile 2006)

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