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Italia Oggi

Nella vigna col buono vendemmia ... La prossima raccolta delle uve pagata con voucher da 10 euro. Un decreto ministeriale avvia la sperimentazione. Regioni e province in convenzione con l’Inps... La vendemmia 2008 sarà banco di prova del lavoro accessorio in agricoltura. Studenti e pensionati potranno arrotondare le entrate ricevendo buoni del valore di 10 euro da cambiare presso l’Inps. Ma soltanto 7,5 euro per buono resterà nelle loro tasche; gli altri 2,5 euro serviranno a coprire le spese di gestione (0,5 euro), l’assicurazione Inail (0,7 euro) e la copertura previdenziale (1,3 euro). La singola azienda potrà beneficiarne al massimo per 10 mila euro (mille buoni). È quanto stabilisce, tra l’altro, un decreto firmato da ministro del lavoro, Cesare Damiano, il 12 marzo 2008.
Si ricomincia. Annullando i precedenti tentativi di sperimentazione, il provvedimento prova l’esperienza di lavoro accessorio per «l’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuata da studenti e pensionati, ipotesi introdotta dalla legge n. 248/2005. La sperimentazione non avrà limiti territoriali, ma sarà attuabile solo nelle regioni e province (comprese le autonome) che stipuleranno un’apposita convenzione con l’Inps. Avrà validità limitatamente alla campagna di vendemmia 2008 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2008.
Come funziona. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari (aziende, datori di lavoro) devono acquistare presso l’Inps, individuato quale concessionario, uno o più carnet di buoni detti (appunto) per prestazioni di lavoro accessorio. Il valore nominale di questi buoni è stato fissato nella misura di 10 euro, sulla base della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative svolte nel settore agricolo.
Il prestatore di lavoro accessorio, che nella nuova sperimentazione può essere soltanto uno studente o un pensionato, percepirà il compenso presso il concessionario, ossia presso l’Inps, nel momento in cui procederà alla restituzione dei buoni ricevuti, il compenso esente da ogni imposizione fiscale e, inoltre, non incide sullo stato disoccupazione o di inoccupazione. L’attività lavorativa di tipo accessorio, anche se svolta a favore di più beneficiari, configura sempre un rapporto di natura meramente occasionale e (appunto) accessoria. Tale natura resta a condizione che tali attività, con riferimento uno stesso datore di lavoro, complessivamente non diano luogo a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un armo solare. In ogni caso il decreto stabilisce che le prestazioni accessorie non debbano superare, per singolo beneficiario (azienda), il limite di 10 mila euro.
Una nuova Dna all’Inail. Quale onere procedurale, il decreto stabilisce che i beneficiari (le aziende), prima dell’inizio delle prestazioni, comunichino all’Inail per via telematica o tramite call center i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando altresì il luogo di svolgimento di lavori nonché il periodo presunto di attività lavorativa. In mancanza di tale denuncia (non sanzionabile altrimenti), il dm prevede che il beneficiario restituisca all’Inail l’ammontare delle eventuali prestazioni liquidate per infortunio occorso al lavoratore accessorio non denunciato.
Un terzo di oneri. Dal punto di vista economico, mentre i datori di lavoro risolvono il tutto con la consegna dei buoni ai lavoratori, questi ultimi devono fare i conti con le spese. Peseranno per un terzo. In particolare, per ogni buono (10 euro) che consegneranno all’Inps, incasseranno solo 7,5 euro. I restanti 2,5 euro finiranno all’Inps stesso (0,5 euro a titolo di spese di gestione e 1,3 euro alla gestione separata) e all’Inail (0,7 euro per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

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