02-Planeta_manchette_175x100
Allegrini 2024

Italia Oggi

Ecco come le coop agricole non pagheranno l’Ici ... Basta dimostrare di avere i requisiti di ruralità per evitare la tassazione. Dopo la sentenza della cassazione che obbliga a versare l’imposta sui fabbricati... La recente sentenza n. 15321/2008 della Cassazione in tema di assogettamento a Ici di fabbricati rurali posseduti da una Cooperativa per la trasformazione e manipolazione dei prodotti dei soci, ha innovato radicalmente il pacifico indirizzo fino a oggi condiviso dallo stesso Supremo collegio, circa la non rilevanza ai fini impositivi dei fabbricati rurali, compresa l’Ici. La sentenza, infatti, ritenendo sufficiente ai fini dell’assoggettamento al tributo comunale, l’attribuzione di un’ autonoma rendita in capo al fabbricato, snatura una prassi saldamente consolidata. Secondo i giudici di legittimità pertanto, gli artt. 1 e 2 del dlgs n. 504/1992 istitutivo dell’Ici assoggettano a tassazione ai fini Ici, il possesso di tutti i fabbricati iscritti nel catasto, indipendentemente dalla loro natura.
Tale sentenza, non priva di effetti pregiudizievoli nei confronti dei possessori dei fabbricati in specie, può essere ragionevolmente confutata dal contribuente tenendo innanzitutto presente che, a norma del nuovo art. 42-bis del dl n. 159/2007 conv. in legge n. 222/2007, i “fabbricati strumentali devono considerarsi rurali per connessione oggettiva con l’attività agricola”. Ma non solo. Per quello che riguarda le unità immobiliari destinate a scopi strumentali, vale precisare che il recente provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 9/2/2007 ha riconosciuto carattere rurale alla tipologia di fabbricati che rispondevano ai requisiti rientranti nel reddito agrario ed enunciati all’art. 32 de Tuir, disposizione quest’ultima che è stata oggetto di modifica da parte dell’art. 42-bis, il quale ha previsto che deve riconoscersi il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento della attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. Infatti, proprio a seguito delle modifiche intervenute, il comma 3-bis dell’art. 9 del dl 557/93 convertito in legge 133/94, riconosce ai fini fiscali “carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c.”.
Stante l’interpretazione letterale della norma, si evince come la ruralità degli immobili strumentali sia legata alla esistenza del solo requisito oggettivo dello svolgimento di un’attività agricola, e si evidenzia come anche ai fini Ici, possano tornare applicabili le esenzioni o riduzioni previste per gli immobili rurali, atteso che l’imposta deve essere versata sul valore dei terreni (reddito dominicale), comprensivo della rendita del fabbricato rurale. D’altronde, una soluzione contraria, che vedrebbe il riconoscimento della ruralità solo nel caso del diretto svolgimento dell’attività da parte del titolare del diritto reale, comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in considerazione dell’oggettiva strumentalità dei fabbricati che per essere considerati rurali devono risultare asserviti al terreno per lo svolgimento dell’attività agricola ex art. 2135 del c.c. In tal modo, rientrano nelle costruzioni strumentali all’attività agricola anche quelle destinate all’esercizio delle attività agricole connesse alla produzione di beni, quali le attività di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Questo l’impianto normativo.
Tornando alla sentenza della Cassazione, è ragionevole non condividerne l’indirizzo che peraltro ha ribaltato un consolidato orientamento giurisprudenziale. Infatti, già la ex Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, con la risoluzione n. 301308 del 1987, affrontava la spinosa questione, più tardi ratificata dalla copiosa circolare n. 50/E del 20marzo2000, sostenendo che “il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’immobile e che il reddito dominicale dei terreni è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite”; tale interpretazione è stata poi condivisa con la sentenza n. 13334 del 07/06/2006 della Cassazione, la quale ha sostenuto che la nozione di fabbricato rurale strumentale prescinde dalla forma giuridica del titolare (persona fisica o società) e che “l’unica circostanza dirimente (....) è la strumentalità dell’immobile rispetto all’esercizio di un’attività agricola”...”. Inoltre, se l’istituzione del catasto dei fabbricati risalente al 1993, ha sopperito all’esigenza di costituire una banca dati completa di tutte le costruzioni presenti nel territorio nazionale nell’’intento di inventariare anche i fabbricati rurali con relativa attribuzione di rendita, tale ultimo intento, non equivale, a meno della perdita dei requisiti di ruralità, a disconoscere la natura rurale del fabbricato e la conseguente strumentalità al terreno.
Infine anche la Direzione centrate per la fiscalità locale ha ritenuto di dover ribadire nella circolare n. 6/2/2001 n. 2037, che l’art. 9 del dl 557/93 come modificato dall’art. 2 del dpr 139/1998 ha sì stabilito nuovi criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali, ma non ha mutato la natura del reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite. Da questo punto di vista quindi, argomenta la Direzione, nulla è cambiato rispetto al sistema catastale anteriore alla riforma e anzi, trova conferma nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06221 del 6/5/98, nella quale è stato evidenziato che l’attribuzione di una rendita catastale non produce effetti automatici su imposizione diretta, indiretta e comunale (Ici).

Copyright © 2000/2024


Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit


Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024

Pubblicato su