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Italia Oggi

Vendemmia, lavoro accessorio con poche tutele ... Poche tutele previdenziali per chi si occupa con il lavoro accessorio. Non si ha diritto, infatti, alle ordinarie prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Inps (come la maternità, la disoccupazione, gli assegni familiari), ma solamente al riconoscimento del periodo di lavoro ai fini dell’anzianità contributiva e del diritto alla pensione. Con la circolare n. 81/2008 dell’Inps ha preso il via la sperimentazione del lavoro accessorio in agricoltura per la vendemmia 2008.
Il lavoro accessorio. È una particolare tipologia di rapporto di lavoro, inizialmente prevista dalla legge n. 30/2003 (la riforma Biagi), ma mai concretamente sperimentata. La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Si offrono così occasioni di impiego e di integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale, perché usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro. Le prestazioni sono comunque coperte previdenzialmente presso l’Inps e per la tutela assicurativa presso l’Inail.
Vendemmia 2008. La sperimentazione per l’anno 2008 riguarda l’esecuzione di “vendemmie di breve durata a carattere saltuario effettuate da studenti e pensionati” (per i primi deve trattarsi di giovani con meno di 25 annidi età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.
I limiti. Il lavoro accessorio incontra alcuni limiti economici. Il datore di lavoro/committente, nell’ambito della sperimentazione condotta durante le vendemmie 2008, può utilizzare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio da parte di studenti e pensionati nei limiti di un tetto di spesa di 10.000 euro. Invece, per il lavoratore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nell’anno 2008 da parte di ciascun singolo datore di lavoro/committente.
I vantaggi. Sul versante opposto, il lavoro accessorio offre vantaggi sia ai datori di lavoro che ai lavoratori. Il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Mediante queste prestazioni, il lavoratore invece può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Ha, inoltre, una copertura previdenziale ed assicurativa, anche se le tutele sono fortemente ridotte poiché non si ha diritto a prestazioni come la maternità, la disoccupazione, gli assegni familiari.
Il sistema dei “buoni”. Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni”, il cui valore nominale, utilizzato per la sperimentazione, è pari a 10 euro. Tale valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che è accreditata sulla posizione individuale contributiva del lavoratore; di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 7,50 euro.

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