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Italia Oggi

Pasti e alberghi, la detrazione è integrale ... In vigore dal 1° settembre... Via libera alla detrazione integrale, Iva compresa, per le spese di pasti e alberghi, ma più in generale di tutte le spese, comprese quelle accessorie, per vitto e alloggio. Ma attenzione a quelle qualificabili come come spese di rappresentanza, per le quali la detrazione dei costi rimane legata al limite del 2% dei ricavi, con l’Iva indetraibile per importi superiori a 25,82 euro.

Ma andiamo per ordine. Da ieri, 1 settembre, l’Iva sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione diventa interamente deducibile sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi se tali oneri sono configurabili come spese inerenti l’attività e strettamente riconducibili a essa. E via libera, quindi, anche all’obbligarietà, per la detrazione degli oneri sostenuti dai lavoratori dipendenti, della fattura, e non della ricevuta. Ciò, ovviamente, comporterà un incremento delle richieste di fatturazione, con aggravio degli oneri gestionali per gli operatori coinvolti tanto che la norma, per limitare tali adempimenti, ha previsto la possibilità, da parte di imprenditori e professionisti, di stipulare convenzioni che prevedano il pagamento e la fatturazione in modalità differita con cadenza periodica, fermo restando l’obbligo del rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino fiscale con l’indicazione “corrispettivo non riscosso”.

Per quanto concerne i costi, invece, dal 1° gennaio 2009 la detraibilità per le spese di vitto e alloggio sarà pari al 75% del costo deducibile, sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi (fermo rstando, per quest’ultimi, l’importo massimo deducibile parametrato al volume dei compensi) e quindi fino alla fine del periodo di imposta attuale la detrazione dell’imponibile seguirà le vecchie regole di detrazione. Rientrano nella detrazione “piena” anche le spese accessorie alle prestazioni alberghiere così, per esempio, sarà possibile detrarre le spese per il servizio di lavanderia, per il collegamento alla pay tv, garage per l’auto, sempre che le stesse, così come per la spesa principale, siano inerenti l’attività di impresa o lavoro autonomo esercitata. In poche parole, se esiste inerenza per l’onere principale, per esempio per la prestazione alberghiera, si potranno tranquillamente detrarre tutti gli oneri accessori che le spese di soggiorno comporteranno.

Discorso a parte va fatto sulla differenza tra le spese detraibili, e quindi classificate come spese di vitto e alloggio, e spese di rappresentanza. In base alla normativa vigente sono spese di rappresentanza tutti quei costi sostenuti per offrire un’immagine positiva dell’impresa (per esempio organizzazione di convegni, manifestazioni, ricevimenti e relativi costi per ospiti) la cui caratteristica è rappresentata dall’assenza di un corrispettivo tale da non permettere un collegamento diretto costi ricavi.

Sono in pratica spese che non producono, di conseguenza, un ricavo o un compenso per chi le sostiene. In questo caso, quindi, anche trattandosi di spese per vitto e alloggio, la detrazione dell’Iva non sarà possibile (se non per spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro) e sull’imponibile si potrà detrarre, dall’esercizio in corso, un importo pari al 2% del fatturato con un limite di importo detraibile fissato a 200 mila euro.

Un discorso a parte riguarda le imprese in fase di start-up di nuova costituzione per le quali le spese sostenute in periodi anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in diminuzione dal reddito nello stesso periodo d’imposta, in cui sono stati realizzati i ricavi, e in quello successivo sempre nel rispetto dei limiti percentuali e in valore assoluto previsti.

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