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Italia Oggi

La Romagna ora riscrive quattro doc ... Nuove regole per la produzione di quattro doc romagnole. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 e n. 195 rispettivamente del 19 e 21 agosto scorso del decreto 1 agosto 2008 del ministero delle politiche agricole si è infatti concluso l'iter di modifica del disciplinare di produzione dei vini doc cagnina, sangiovese, trebbiano e pagadebit di Romagna avviato circa due anni orsono “Le modifiche introdotte” spiega a Italia Oggi Giordano Zinzani, presidente del Consorzio vini di Romagna nonché direttore enologia e servizi di Caviro, “rispondono all'esigenza di fotografare meglio quanto di fatto già avviene in campagna in considerazione del consistente rinnovo dei vigneti che ha riguardato il nostro territorio negli ultimi sette anni. Si è inoltre voluto rendere più trasparenti e corrette le pratiche commerciali, fissando la data d'immissione al consumo. Lungi da noi qualsiasi intenzione di giustificare rincari dei prezzi di queste quattro doc, tramite l'innalzamento della qualità delle uve utilizzabili per la loro produzione. Le quotazioni di queste doc, d'altronde, non sono aumentate nell'ultimo anno né è prevedibile che saliranno come conseguenza della modifica del disciplinare. Le alte potenzialità produttive del nostro territorio, infatti, non andranno a incidere negativamente sui quantitativi di vini doc ottenibili, salvo in annate particolarmente sfavorevoli”. Entrando nel dettaglio delle modifiche ai quattro disciplinari, in tutti è stato innalzato di 0,5 gradi il titolo alcolimetrico volumico naturale o totale minimo delle uve destinate alla vinificazione, che passa all'11,5% per il sangiovese di Romagna, al 12,5% per quello superiore e a 11% per il novello, al 10,5% sia per il cagnina sia per il pagadebit. Per il trebbiano è previsto infine un titolo alcolimetrico volumico totale minimo dell'11,5%. Per quanto riguarda i nuovi impianti:, la densità minima di ceppi per ha non dovrà essere inferiore a 3.300 per il sangiovese e per il cagnina, a 3.700 per il sangiovese superiore e a 2.500 per pagadebit e trebbiano, L’immissione al consumo non potrà avvenire prima del 1° aprile dell'anno suceessivo a quello di raccolta delle uve per il sangiovese e del secondo gioved’ del mese d'ottobre dell'annodi raccolta delle uve per il cagnina. Per fregiarsi della specificazione aggiuntiva riserva, infine, il sangiovese avrà essere sottoposto a un modo d'invecchiamento non iferiore a 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno due in bottiglia.

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