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Italia Oggi

Origine facile in vino veritas ... Ora è più semplice la denuncia di uve doc e docg... Chi fa il vino doc e docg non dovrà più denunciare autonomamente ai consorzi di tutela la propria produzione a denominazione d’origine, ma dovrà delegare la pratica alle cantine sociali. Queste stileranno un elenco riepilogativo che affiancherà quello già esistente peri vini Igt. L’elenco con le denominazioni d’origine verrà poi comunicato ad un solo organismo autorizzato per la riclassificazione dei prodotti. Siano essi a Denominazione d’origine o a Indicazione geografica territoriale. La comunicazione all’organismo unico avverrà anche nel caso di assemblaggio di partite Do. Sono queste le due novità più importanti previste dalla circolare del Mipaaf del 13 novembre 2008, protocollo n. 8955. Modifiche che vanno nel senso della semplificazione amministrativa e che, nelle more della riorganizzazione del sistema dichiarativo delle produzioni certificate, danno soddisfazione ad alcune richieste avanzate dagli operatori, preoccupati di risolvere alcuni punti ostici del decreto ministeriale del 28 dicembre 2006. In primo luogo, la possibilità di estendere anche alle uve a denominazione d’origine la denuncia sotto forma di elenco riepilogativo già prevista per le uve Igt ,eliminando così una differenziazione che la filiera produttiva soffriva. Sino ad ora, infatti, i soci delle cantine sociali potevano derogare all’obbligo della presentazione individuale della denuncia per le Igt, ma non per le Do. Se la cantina sociale deve essere intesa come estensione della azienda del socio e questo delega con atto formale la cantina a presentare per suo conto la denuncia delle uve, per la filiera, non si capiva la ragione del discrimine. Peraltro, la modifica introdotta dalla circolare non confligge con il sistema di verifiche istituzionale che attraverso un incrocio informatico fra i dati contenuti nello Schedario dei vigneti e degli Albi/Elenchi dei vigneti a Do e Igt aggiornati con quelli riportati nell’elenco riepilogativo trasmesso dalla cantina può accertarne rapidamente la corrispondenza. Con beneficio di tutti. Della cantina sociale che può snellire di molto le sue procedure, della pubblica amministrazione che riceve dati certi, controllati ed incrociabili informaticamente. Resta, però , l’obbligo, non condiviso dagli operatori, per le Camere di Commercio di consegnare le ricevute al singolo produttore e non, in riepilogo, alla cantina sociale. Altra novità è quella della comunicazione di riclassificazione dei prodotti Do od Igt e dell’assemblaggio di partite Do ad un solo Organismo, che si farà poi carico di trasmettere i dati alle altre autorità di controllo (gli Uffici dell’Icq e le Regioni). Non è passata, invece, la proposta della filiera di assemblare le dichiarazioni in un elenco riepilogativo a cura delle cantine sociali e di attribuire l’onere della presentazione, per l’assemblaggio delle Do, al detentore anziché al produttore. Nella prima ipotesi, infatti, le cantine, essendo soggette ad un rigoroso sistema di registrazioni imposto dalla normativa comunitaria, secondo gli operatori rappresentano una maggiore garanzia della tracciabilità del prodotto. Ciò, secondo gli stessi, operativamente poteva tradursi in un numero progressivo delle autocertificazioni redatte per ciascuna fase dell’imbottigliamento, identificando, così, le partite assemblate alla stregua del numero dell’idoneità camerale. Nel secondo caso, l’opzione di richiedere al detentore la comunicazione all’autorità preposta, risponde meglio alle prerogative del sistema, in quanto l’assemblaggio può avvenire in ogni fase della commercializzazione di un vino a denominazione d’origine. E quindi anche presso un imbottigliatore non produttore.

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