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Italia Oggi

Doganieri sulle tracce delle vinacce ... A partire dalla prossima campagna vitivinicola, richiesta ad hoc all’ente territoriale e asse Agea - Agenzia delle dogane sui controlli e le autorizzazioni, per chi decide di non destinare alla distillazione “commestibile” le fecce e le vinacce. Sono queste le principali novità contenute nel testo definitivo del decreto sulle prestazioni vinicole licenziato il 13 novembre scorso dalla Conferenza Stato-Regioni e siglato dal ministro del Mipaaf, Luca Zaia.
Condizioni e beneficiari. Sotto il profilo generale, si tratta di una misura che rientra nel programma nazionale come sostegno a tempo indeterminato, prevedendo un budget fino al 2013 dai 39 del primo anno ai 42 milioni dell’ultimo, con un picco solo nel 2010 di 43 milioni di euro. L’importo annuo verrà ripartito fra i beneficiari in 110 euro per ettanidro di alcol grezzo da vinacce e in 50 euro per ettanidro di alcol da fecce. Per accedere al sostegno, il provvedimento prevede varie opzioni in relazione alla denominazione del vino da cui si ottengono i sottoprodotti. Così, per il vino che si ottiene dalla vinificazione diretta delle uve, le quantità di alcole contenute nei sottoprodotti rispetto al volume di alcole contenute nel vino restano pari al 10% del volume di alcol contenuto nel vino prodotto; al 7% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto, se si tratta di vini bianchi a DOC e a IGT; al 5% del volume di alcol contenuto nel vino prodotto, se il vino è stato ottenuto dalla vinificazione di mosto d’uve, mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione. Per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico naturale da prendere in considerazione nelle varie zone viticole per determinare il volume alcolico dei sottoprodotti questo è pari al: 9,0% vol per la zona CI; 9,5% vol per la zona CII;10,0% vol per la zona CHI.

Novità per il ritiro sotto controllo. Per chi sceglie di non consegnare al distillatore e utilizzare i sottoprodotti per altri usi (compostaggio, energetici ecc.) è necessario presentare una domanda specifica al ministero, solo per la campagna in corso, e all’ente territoriale competente a partire dalla prossima. Le valutazioni sulle richieste verranno fatte da questi ultimi seguendo linee guida dello stesso ministero. Restano naturalmente valide le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda le condizioni generali per essere esonerati dall’obbligo di consegna al distillatore, oltre a chi produce meno di 100 ettolitri, si trovi in zone logisticamente disagiate e produca biologico, vi è anche il caso di chi sia in grado di dimostrare la peculiarità del proprio caso, e, per le associazioni di produttori, di individuare prodotti particolari, per cui sia possibile e necessario concedere un esonero. Se la destinazione dei sottoprodotti è il bioetanolo, L’Agea con il supporto dell’Agenzia delle dogane effettuerà i controlli sulla effettiva destinazione dell’alcol grezzo acquisendo tutta la documentazione relativa all’avvenuta trasformazione.

Penalità e controlli. Perde il diritto all’aiuto pro quota, il produttore che non soddisfa le condizioni previste per la raccolta o che non presenta la dichiarazione di raccolta di produzione e di scorte nei tempi o la presenta incompleta. Per quanto riguarda i controlli sulle caratteristiche dei sottoprodotti e sul corretto assolvimento dell’obbligo di consegna o del ritiro sotto controllo, se ne occuperà l’Agea e non l’ICQ com’era previsto nella bozza.

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