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Italia Oggi

Entra a regime la disciplina del voucher per i lavoratori occasionali di tipo accessorio ... La dtsciplina del “voucher”, strumento previdenziale per i lavoratori occasionali di tipo accessorio in agricoltura nonostante le perplessità sindacali è entrata a regime. Dopo una prima fase sperimentale, che ha riguardato solo le attività di vendemmia, il voucher è stato esteso a tutte le attività agricole stagionali, come previsto dal dl 112 /08 convertito in legge 133/08. Il lavoro occasionale di tipo accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento dal dlgs 276/2003 (cosiddetta legge Biagi). A chi interessa. Le imprese agricole che si avvalgono di prestazioni occasionali rese da determinati soggetti (di regola pensionati, studenti.), possono usare il voucher senza essere assoggettati agli oneri amministrativi, normativi, fiscali e previdenziali che caratterizzano il lavoro dipendente. L’utilizzo del vaucher è consentito quando la prestazione: a) abbia a oggetto un’attività agricola di tipo stagionale (raccolte, etc.); b) sia resa da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; c) abbia natura occasionale. Una estensione molto importante riguarda produttori agricoli con un volume di affari annuo inferiore a 7 mila euro (ai sensi dell’ art 34, c.6, dpr 633/1972): in tal caso la prestazione occasionale di tipo accessorio può essere resa da chiunque e può riguardare qualunque attività agricola (non solo quelle stagionali). Come si utilizza. La procedura prevede
che l’impresa debba solo fare una comunicazione all’Inail, acquistare i buoni prepagati (presso le sedi Inps), intestarli e consegnarli al lavoratore. Quest’ultimo può incassarli presso qualunque ufficio postale che girerà una parte del valore del buono a Inps e Inail per le tutele assicurative e previdenziali. Si tratta di un sistema semplice, innovativo, trasparente e che vuole disboscare la
giungla burocratica. La scelta di ricorrere a tale tipologia di rapporto ha natura bipartisan: il decreto
ministeriale di attuazione è stato emanato da l’ex ministro del lavoro Cesare Damiano e voluto fortermente dal ministro Sacconi. Il carattere sperimentale e il tempo trascorso dall’utilizzazione del “buono previdenziale” non permette ancora una valutazione approfondita del fenomeno che deve
partire dall’analisi statistica dei voucher acquistati e del numero reale dei lavoratori interessati. Il valore del voucher. Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro. L’Inps mette altresì a disposizione anche un carnet, o buono multiplo, del valore di 50 euro equivalente a cinque voucher non separabili. Il valore nominale di ciascun voucher comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4, della dlgs n. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%, di quella in favore dell’Inail (7%) e di una quota pari a l 5% per la gestione dei servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore / lavoratore è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono multiplo da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore/lavoratore, è quindi pari a 37.50euro. In sostanza ogni buono voucher incorpora sia l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia il contributo previdenziale dovuto all’Inps, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d’ufficio dallo stesso
Istituto previdenziale.

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