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Italia Oggi

Il tappo Merlara doc ... Ante litteram... Obbligo del tappo raso bocca per il Merlara doc commercializzato in contenitori da 5 litri, mentre per le bottiglie da 0,375 sino a 1,5 litri è ammesso anche l’utilizzo del tappo a vite. Inoltre, resta fissa la percentuale di Tocai friulano e Merlot fino rispettivamente per il Merlara doc bianco e per il Merlara doc rosso, ma aumenta sino al 50% la quota parte dei vitigni a bacca analoga che insistono nella stessa zona di produzione. Sono le principali novità apportate al disciplinare di produzione di questo vino veneto (fra Verona e Padova) dal CIV (comitato italiano vini) ed in attesa di pubblicazione in g. u.
Per quanto riguarda le nuove percentuali di vini queste si applicano anche alla tipologia frizzante del Merlara bianco e al novello per il Merlara rosso; richiedono l’utilizzazione di uve e mosti d’uva, provenienti da un unico ambito aziendale, di varietà, rispettivamente, a bacca bianca o rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, portano questa percentuale dall’originario 15% fino ad un massimo del 50%. Per quanto riguarda le varietà ammissibili, queste devono essere quelle coltivate nelle zone fra Verona e Padova e precisamente: Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot bianco, Riesling, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso, Tai, Malvasia, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, e Marzemino. Inoltre, i primi sei vini non erano previsti nella versione originaria fra le varietà che possono concorrere alla formazione del Merlara doc, come pure i vini appartenenti alle varietà Raboso Piave, Raboso veronese, Cabernet Franc e Carmenère. Questi ultimi, poi, devono essere iscritti in albi distinti per tipologia. Altra novità riguarda le modalità di coltivazione per le varietà Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot bianco, Riesling, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, quando le viti stano piantate dopo l’entrata in vigore del nuovo disciplinare, al fine di valutare la resa alcolometrica del vigneto. Per questi saranno vietate le forme di allevamento a raggi o pergole. I ceppi non potranno avere densità inferiore a 2.500 per ettaro.

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