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Italia Oggi

Il vino si filtra a tasse soft ... L’attività di rivendita rientra nel reddito agrario. L’Agenzia delle entrate interviene con una nota: si tratta di un’attività concessa… L’imprenditore agricolo che filtra vino acquistato da terzi per poi rivenderlo, rimane nel reddito agrario purché rispetti la prevalenza. Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con propria nota datata 12 gennaio 2009, in merito al trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte dirette, ai redditi derivanti dall’attività vinicola esercitata su quantitativi di vino acquistati presso terzi in misura non prevalente, rispetto alla produzione di vino proprio. In particolare, l’Agenzia sostiene che le lavorazioni che consistono nell’aggiunta di conservarti per esigenze di tutela igienico-sanitarie del prodotto, nonché in operazioni di filtrazione per garantire la stabilizzazione microbiologica del vino, rientrano nel novero delle attività agricole connesse, e generano reddito agrario a norma dell’art 32 del Tuir. Richiamando il decreto ministeriale previsto nell’art. 32, comma 2, lettera c), del Tuir, del 19/03/04, (da ultimo integrato dal dm del 27/10/07), nel quale sono elencate attività riguardanti determinati beni, che rientrano nella tassazione catastale, tra le quali “la produzione di vini”, di cui al codice Ateco 15.93.1, nonché beni che derivano dall’attività di “manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13 e di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi”, l’Agenzia ritiene che le operazioni di filtrazione del vino, poste in essere dall’imprenditore agricolo, possano qualificarsi attività connesse.
L’Amministrazione finanziaria ribadisce, infine, che, in ogni caso deve essere rispettato il principio della prevalenza dei prodotti propri su quelli acquistati da terzi. Infatti, come chiarito nella circolare n 44/E del 2004, redditi prodotti da attività agricole connesse di manipolazione e trasformazione, realizzate utilizzando prodotti acquistati da terzi al fine di ottenere miglioramento quali-quantitativo del prodotto finale, rientrano nella disciplina del reddito agrario, a condizione che la produzione di prodotti propri sia prevalente rispetto ai beni acquistati.

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