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Italia Oggi

Uniformi sul Garda ... Vince l’uniformità se la qualità non ne perde ma, anzi, migliora. La denominazione “Garda” e “Garda Bresciano” scelgono di assimilare le regole di produzione previste dai reciproci disciplinari sia per quanto riguarda le tipologie de vini, le loro caratteristiche, le zone di produzione delle uve, e le produzioni massime per ettaro, che le rese uva in vino, le tecniche di produzione e di vinificazione. Insomma, tutto. Non per per spirito di “globalizzazione”, ma perchè, in fondo, le differenze erano meno determinanti (ed effettive) di quanto necessitavano. Da qui l’approvazione, quindi, il sigillo del Comitato nazionale vini. Ma andiamo nel dettaglio delle novità che vanno distinte rispetto a ciascuna doc originaria. Per la denominazione “Garda classico”, le modificazioni principali sono: quelle relative all’inserimento della tipologia “Garda” classico novello che presenta le stesse rese e caratteristiche della tipologia novello già presente e prevista nel disciplinare della doc “Garda Bresciano” o “Riviera del Garda bresciano”; quelle della resa che viene prevista più bassa (da 12,5 a 11 t/ha) peri vini a denominazioni d’origine “Garda” con la specificazione Classico e per le tipologie bianco, chiaretto, rosso e Groppello. Inoltre, vengono indicate nuove norme di coltivazione dei vigneti e la resa uva per ettaro del Garda classico chiaretto viene portata dal 60 al 68%, per uniformalo a quello del “Garda bresciano” già al 68%. Infine, oltre alla precisione della vinificazione congiunta o disgiunta delle uve viene chiesto di reinserire il comune di San Felice del Benaco nella zona di produzione “classica”, sanando così un errore materiale determinato dal fatto che tale comune centrale a detta zona, non era stato a suo tempo, trascritto nella stesura finale del disciplinare. Invece, per quanto riguarda la doc “Garda Bresciano” o “Riviera del Garda Bresciano” rispetto al disciplinare originario vengono modificate le prescrizioni relative alla coltivazione dei vigneti (produzione nuovi vigneti, ceppi per ettaro ecc.) e anche per questa denominazione viene prevista la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve.

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