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Italia Oggi

Paletti ai registri ufficiali ... Concesse deroghe per i documenti di trasporto... Le principali novità dello schedario viticolo, operativo dal prossimo 1° agosto... resentazione delle dichiarazioni vitivinicole anche per chi cede le uve e aggiornamenti rapidi e continui sull’andamento del mercato interno a cura degli stati membri. Esonerati solo i micro-produttori. Sono solo alcune delle nuove prescrizioni dello schedario viticolo, strumento principe per la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo europeo, che, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea (n. L128 del 27/05/09) del regolamento comunitario n. 436 del 26 maggio scorso, dal prossimo 1° agosto diventerà operativo.
Condizioni generali. A implementarlo concorreranno varie fonti e vari soggetti, pubblici o privati. Dalle informazioni contenute nel Sistema integrato di gestione e controllo (Sigc), che consente di identificare il produttore agricolo e la consistenza della sua azienda; alle indagini statistiche sulle superna viticole; alle dichiarazioni che i produttori
di uve da vino e di mosto devono presentare annualmente sui quantitativi prodotti e commercializzati; ai prezzi e ai volumi immessi sul mercato che gli stati membri devono raccogliere e comunicare alla commissione che potrà così verificare le corrispondenze fra detenzione e commercializzazione del vino. Esclusi sia i piccolissimi produttori, sia gli stati che hanno un volume di produzione particolarmente modesto e quindi irrilevante ai fini del controllo.
Trasporto. Un discorso a parte va fatto per i documenti di trasporto che accompagnano i prodotti vitivinicoli. Per creare uniformità sotto il profilo fiscale, i documenti amministrativi
che scortano i vini (es. bolla di accompagnamento) vengono riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dalla normativa fiscale comunitaria per i prodotti sottoposti ad accisa. Sono concesse anche alcune deroghe. Nessun documento è, infatti, necessario
quando:

• il vino sia contenuto in recipienti da più di 60 litri e il trasporto avvenga verso un impianto di proprietà dello stesso produttore o consortile, di cui il produttore sia socio; oppure avvenga nel raggio di 40 km dall’azienda o nell’ambito della stessa zona di produzione o si tratti di aceto;

• il trasporto riguardi fecce e vinacce dirette in distilleria o al contrario sìa fatto dal distillatore verso l’azienda agricola per il loro ritiro;

• il mosto eil vino siano in con-tenitori da 5 litri max e il quantitativo totale del carico non superi i 100 litri;

• altri prodotti con confezionamento in recipiente inferiore
ai 60 litri come: succo d’uva, uva parzialmente fermentata, prodotti destinati alla ricerca scientifica, campioni da laboratorio, ecc.

Registri ufficiali.
Per permettere alle autorità di monitorare efficacemente la circolazione e la detenzione dei prodotti vitivinicoli vengono fissati precisi paletti per la tenuta dei registri ufficiali, con la possibilità di esclusione a discrezione degli stati membri, per categorie o casi in cui l’onere amministrativo supererebbe l’utilità del controllo. La tenuta dei registri sarà obbligatoria per i prodotti utilizzati per le pratiche enologiche ( mosti d’uva e mosti rettificati) per evitare usi fraudolenti e per i vini spumanti e quelli liquorosi, perché addizionati di altri prodotti.

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