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Italia Oggi

Doc e Igp, patto rinnovato ... Obiettivo: mettere al riparo dalle imitazioni...
Via al restyling dell’accordo commerciale tra Unione europea e Svizzera... Restyling dell’accordo commerciale tra la comunità e la Svizzera, per mettere al riparo dalle imitazioni le denominazioni dei vini europei di qualità. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea n. L 136 del 30 maggio scorso della decisione Ce n. 404 del 25 maggio 2009, viene, infatti, concordata fra le parti non solo la possibilità di tutelare le proprie denominazioni di origine, ma anche disciplinare i casi di omonimia tra indicazioni geografiche e fra diciture tradizionali. Un risultato importante per il nostro paese se si da un occhio alla bilancia commerciale italo-svizzera. Il paese d’oltralpe non solo, infatti, rappresenta il nuatro sesto punto di riferimento per l’export di vini, con 60,694 milioni di litri e 227,095 milioni di euro per il 2008, pari a un 5% circa in più rispetto all’anno prima per fatturato e a una crescita dell’imbottigliato di qualità che porta il rapporto costo al litro a segnare un aumento del 5,4% (dati Ice-Uiv). Se poi andiamo a guardare i dati relativi alla dinamica delle importazioni di vino in Svizzera, l’Italia nel 2008 è stata il primo paese di riferimento
con una quota di mercato pari a quasi il 33,92% del totale, per un totale di 625,939 litri su 1,845 milioni.
Andando nel dettaglio delle prescrizioni del regolamento, per quanto riguarda la protezione delle denominazioni di origine è prevista la possibilità per le parti di tutelare legalmente l’uso dell’indicazione geografica o della dicitura tradizionale purché il prodotto da tutelare sia effettivamente originario di quel paese. Per cui vengono esclusi dalla tutela i prodotti che non rientrano nell’elenco allegato all’accordo anche se: viene indicata la vera origine del prodotto, viene utilizzata una traduzione dell’indicazione o la denominazione è accompagnata da espressioni che inducono a fraintenderne l’originalità come: genere, tipo, metodo ecc. Per i casi di omonimia, in generale è prevista l’attribuzione della tutela a entrambe se non sorgono problemi di danno per una delle due protezioni. La regola, in ogni caso, è quella di tutelare chi si registra per primo. Un’altra ipotesi affrontata è quella dei marchi dei prodotti vitivinicoli. Per questi è obbligatorio che il prodotto in questione sia orieinario del luogo a cui si riferisce l’indicazione geografica o della zona in cui la denominazione tradizionale è legittimamente usata. Se però il marchio viene registrato in buona fede prima della decorrenza della protezione dell’indicazione, può continuare a essere utilizzate.

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