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Italia Oggi

No ai rosé miscelati. E il taglio è al lumicino ... No al rosé attenuto dalla miscelazione fra vini Igt. Con il ritiro all’inizio di questa settimana, a opera della commissione, della proposta di modifica dell’art. 8 del regolamento Ce in corso di approvazione che darà attuazione alle prescrizioni del regolamento (Ce) n. 479/2008 in merito alla definizione delle categorie di prodotti vitivinicoli, delle pratiche enologiche e delle relative restrizioni, la miscelazione fra vini bianchi finiti e vini rossi finiti non entrerà a regime. Conseguentemente, viene cambiata anche la percentuale di diminuzione del titolo alcolometrico risultante dalle operazioni di taglio che non potrà andare oltre il 2%. Il taglio dei vini è una pratica enologica piuttosto diffusa. Per evitare abusi e per gli effetti che può avere sulla qualità dei vini, da sempre se ne sono disciplinate sia le caratteristiche sia i limiti d’uso. La pratica enologica del taglio, perciò, riguarderà la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie
diverse di vino o di mosto. Le differenze che devono sussistere fra i prodotti da tagliare non sono solo fra le varietà di vite, ma anche fra vini senza denominazione di origine o senza indicazione geografica protetta, fra vini a denominazione di origine protetta (Dop) e vini a indicazione geografica protetta (Igp) nonché fra i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino. In sostanza, uno dei due prodotti iniziali che vanno miscelati non deve essere un vino finito ma un mosto di vino o un vino ancora in fermentazione, l’altro può essere un prodotto idoneo al consumo. Non rientrano nel concetto di taglio, invece, l’arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato e la dolcificazione. Due parole sul titolo alcolometrico volumico finale del vino ottenuto dalla pratica enologica previsto dal regolamento Ce per i rosati italiani. Esso non può essere inferiore a 9 vol% e, rispetto al titolo iniziale dei prodotti miscelati, non può perdere più di 2 vol%.

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