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Italia Oggi

In distilleria agli sgoccioli ... Scadono lunedì prossimo i termini per consegnare il vino in distilleria e alla fine del mese quelli per presentare le domande di aiuto. Solo chi richiede il pagamento anticipato dovrà rispettare le scadenze già fissate. Lo stabilisce la circolare dell’Agea n. 33 del 4 giugno scorso, a integrazione e modifica delle disposizioni già fornite in merito agli adempimenti per la distillazione dell’alcol a uso commestibile. Oltre alla proroga dei termini, la nota chiarisce anche alcuni aspetti operativi sui controlli e sulle attività istruttorie a cura dei distillatori. Per quanto riguarda i controlli, come precisato dalla nota, l’Agenzia delle dogane non effettua controlli fisici sul prodotto che arriva in distilleria ma solo documentali. A tal fine, infatti, il distillatore dovrà notificare almeno cinque giorni prima delle operazioni di denaturazione, il piano di consegna del vino per consentire all’Agenzia l’effettuazione delle verifiche e la certificazione di congruità dei sottoprodotti consegnati. Per semplificare le procedure istruttorie viene, invece, richiesto di formalizzare convenzionalmente la parità irapesatura esposta in quintali e quella in ettolitri
delle partite di vino consegnate per la trasformazione. Si ricorda che per accedere all’aiuto i produttori possono sottoscrivere uno o più contratti di distillazione purché il volume di vino da consegnare sia compreso tra un minimo di 25 e un massimo di 30 ettolitri per ogni ettaro di vigneto di uve da vino, e la produzione non sia destinata a vini a denominazione d’origine (verificabile dalla dichiarazione vitivinicola presentata). Vietato, invece, l’accesso al sostegno per chi non raggiungerebbe l’ettaro di superfìcie vitata e non aggiunge al vino da consegnare il rilevatore. I prodotti finali della distillazione possono essere solo: alcol neutro, acquavite di vino, brandy e brandy italiano.

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