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Italia Oggi

Se l’etichetta diventa papiro ... Sì alle indicazioni facoltative sui vini Doc e Igp... Una bozza di decreto Mipaaf consente più informazioni aggiuntive sulle bottiglie... Sarà possibile “arricchire” le etichette dei vini Doc e Igp con indicazioni facoltative purché esse siano veritiere, meno evidenti per collocazione, dimensione e colore di quelle obbligatorie e non attribuibili ad altre denominazioni registrate. Secondo lo schema del decreto ministeriale sull’etichettatura, menzioni tradizionali e presentazione dei vini Doc e Igp, passato al vaglio della Conferenza stato-regioni del 4 giugno scorso, la possibilità di aggiungere elementi descrittivi ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente richiesti dalla legge deve essere tale da non ingenerare confusione nel consumatore. Allo scopo vengono fornite precise direttrici da rispettare nell’etichettatura vini. Per quanto riguarda le menzioni tradizionali italiane così come indicate nel regolamento Ce n. 479/2008, esse sono riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli Dop e Igp indicati in elenco e possono essere utilizzate solo per le specifiche denominazioni conformemente alle condizioni indicate e nel rispetto delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari di produzione. Per le altre indicazioni facoltative, il presupposto è che esse siano veritiere e documentabili, e che, se riportate in etichetta, siano tali da non “...creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni...”, sia per quanto concerne i nomi delle Dop e Igp protette, sia sui nomi delle menzioni tradizionali tutelate, nonché in relazione alle indicazioni obbligatorie. Per ovviare all’inconveniente vengono
messi tre paletti. In primo luogo, le indicazioni facoltative non devono contenere, in tutto o in parte, nomi di Dop o Igp; poi, esse devono essere riportate al di fuori del campo visivo nel quale figurano le indicazioni obbligatorie e nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali o tecnico-colturali per l’elaborazione del vino o nell’elencazione
delle caratteristiche del prodotto; infine, non devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e dello stesso colore rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni obbligatorie. In ogni caso non possono superare i 3 mm di altezza e i 2 mm di larghezza, o comunque essere inferiori a un quarto, sia in altezza sia in larghezza, rispetto a quelli usati per la Dop o Igp. Due parole sui vini frizzanti e sugli spumanti per cui sarà possibile modificare l’area di produzione, il tenore zuccherino residuo e indicare (per quelle a nome geografico) menzioni specifiche del prodotto e vincolarne l’utilizzazione se tutto ciò sia previsto dal disciplinare di produzione.

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