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Italia Oggi

Trasparenza sulla filiera ... Indicare sempre il nome del prod uttore o confezionatore e, per il vino, solo la coltivazione delle uve può definirsi biologica. Sono queste le indicazioni fornite dal Mipaaf con la circolare del 6 agosto scorso per dare le coordinate agli uffici che si occupano di agricoltura biologica in attesa dell’entrata a regime della disciplina nazionale sull’argomento. Ma non solo. Le indicazioni obbligatorie riguardano anche l’organismo di controllo e il codice identificativo di questo e del prodotto. Oltre alla sigla del paese di provenienza (in questo caso l’Italia) la qualificazione del prodotto come biologico, occorre, infatti, indicare il codice attribuito dal Mipaaf all’organismo di controllo prescelto dall’operatore. Per i preconfezionati, anziché il produttore, bisogna indicare la ragione sociale dell’operatore che per ultimo ha “manipolato” il prodotto sia sull’imballaggio che in etichetta. Per il vino, nelle more della definizione delle norme che regolamentano la produzione biologica è possibile indicare tale metodo solo per le uve.

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