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Italia Oggi

In Colline Pescaresi ... Meno produzione per ettaro, incremento del titolo alcolometrico e una decina di nuovi vitigni, spingono la qualità della Igt “Colline Pescaresi”. Le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dei Vini d’Abruzzo passano così il vaglio del Comitato nazionale vini, dando nuova spinta all’indicazione geografica tipica, eliminando dal disciplinare vitigni che ormai occupavano superfici irrisorie, ampliando la zona di produzione e di vinificazione e riducendo il rapporto resa per ettaro, soprattutto relativamente ai vini con specificazione del vitigno. I vini “Colline Pescaresi” possono ora essere prodotti con uve provenienti da vitigni raccomandati-autorizzati come idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. Per le varietà ci sono dei “cambi di guardia”. Escono dal disciplinare il Garganega e il Nero d’Avola. Entrano, invece: il Falanghina, Fiano, Greco, Manzoni bianco, Passerina, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Primitivo e Syrah. Per quanto riguarda la vinificazione l’Igt potrà riportare in etichetta anche due vitigni, purché: l’uva prodotta da uno dei due concorra con più del 15% del totale; la produzione massima di uva per ettaro non deve superare limiti precisi se è in coltura specializzata, vale a dire 20 tonnellate per ettaro per le tipologie rosso, bianco e rosato e 18 tonnellate per ettaro se il vitigno viene specificato; il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non deve essere inferiore a 10,50% vol., quando vi sia l’indicazione in etichetta del vitigno, mentre, quello minimo del vino, deve essere il più alto fra quelli fissati per i due vitigni interessati; infine, l’indicazione dei vitigni in etichetta deve essere fatta in ordine decrescente rispetto al quantitativo di uve utilizzate. Modificata anche la zona di vinificazione, che, dalla provincia di Pescara, viene ampliata al territorio amministrativo della regione Abruzzo. Per quanto riguarda le norme di vinificazione, è previsto che non sia possibile superare i limiti territoriali, pena la perdita del diritto all’utilizzo dell’indicazione geografica tipica da parte di tutto il prodotto.

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