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Italia Oggi

Tremonti-ter alle società agricole ... La tassazione fondiaria consente di incassare il bonus fiscale... Detassazione degli investimenti in macchinari estesa agli imprenditori agricoli esercenti le attività di agriturismo e alle società agricole, diverse dalle società semplici, che hanno optato per la tassazione fondiaria, in aggiunta, alle persone fisiche e le società semplici che esercitano attività agricole eccedenti i limiti fissati per il reddito agrario.
Ecco alcune interessanti novità che impattano sul comparto agricolo, dettate dall’Agenzia delle entrate che, con la circolare 27/10/2009 n. 44/E, è intervenuta a chiarire l’ambito applicativo della detassazione prevista per gli investimenti in macchinari (cosiddetta “Tremonti-ter”), di cui all’articolo 5, del dl 1/7/2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/08/2009 n. 102.
In effetti, l’agevolazione in commento è destinata a tutti i soggetti che determinano il proprio reddito (d’impresa) con i criteri indicati dagli articoli 55 e seguenti del dpr n. 917/1986 (Tuir) con esclusione assoluta, pertanto, degli esercenti arti e professioni, dei
produttori agricoli rispettosi dei limiti imposti dall’articolo 32 del medesimo testo unico e degli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa e consiste nella detassazione del 50% del costo sostenuto per l’acquisto di macchinari “nuovi”, di cui alla divisione 28, della tabella Ateco 2007, comunque impiegati nel processo produttivo, comprendendo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, di cui alla lettera b), comma 1, art. 110 del Tuir ed acquisiti nel periodo dall’1/7/2009 al 30/06/2010.
È utile ricordare che, in detta divisione, peraltro riferita ai fabbricanti e non agli utilizzatoli dei macchinari, si collocano, oltre alle macchine e attrezzature destinate a impieghi speciali e che non trovano collocazione con codice specifico, anche le macchine agricole, come i trattori agricoli (codice 28.30.10) e le altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia (codice 28.30.90), destinate anche alle imprese agroalimentari.
L’apertura delle Entrate è molto interessante perché, in modo condivisibile, fa riferimento, per quanto concerne l’ambito soggettivo, a
coloro che operano nell’ambito del reddito d’impresa, con la conseguenza che, stante la
medesima natura del reddito realizzato ancorché determinato in via forfetaria (comma 1, art. 5, legge 413/1991) per gli esercenti attività di agriturismo o in modalità fondiaria (comma 1093, dell’art. 1, della legge 296/2006), con esercizio della relativa opzione, per le società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di “società agricola”, di cui all’articolo 2, d.lgs. n. 99 del 2004, si allarga la platea dei beneficiari.
Per cui, confermata l’auspicata estensione a determinati soggetti operanti nel comparto agricolo che hanno, quale comune denominatore, la realizzazione di un reddito di natura “commerciale”, ancorché determinato forfettariamente o con utilizzo degli estimi catastali, si rende necessario, come indicato dal chiarimento ministeriale, documentare i costi sostenuti per gli investimenti agevolabili, qualora i soggetti adottino regimi caratterizzati dalla semplificazione degli obblighi contabili; è il caso degli esercenti attività di agriturismo,
che applicano le disposizioni contenute nell’art. 5, della legge 413/1991, per i quali l’unico comma, dell’articolo 18-ter, dpr n. 600/1973 dispone l’esonero dagli obblighi contabili, ad eccezione della tenuta dei libri previsti dal dpr n. 633/1972 ovvero i registri obbligatoli ai fini Iva (Agenzia delle entrate, circolare 44/E del 2004, § 6).
È opportuno evidenziare, infine, che la detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio realizzato, sia esso utile o perdita, con la conseguenza che l’eventuale perdita rileverà, ai fini della determinazione del reddito, sulla base delle regole ordinarie, potendo essere dedotta dal reddito commerciale se derivante dall’esercizio di imprese commerciali, nel rispetto dei limiti imposti dal medesimo testo unico, mentre l’agevolazione potrà essere fruite soltanto in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

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